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pirampepe

Confermata la tassa!


2.203 messaggi in questa discussione

Nel testo di modifica della legge di stabilità, proposto dalla 6a Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, durante la seduta del 5 Dicembre, è stato inserito il seguente emendamento:



ART. 1.


All’articolo 1, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l’articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

ART. 62-quater. – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l’Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei
prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d’uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell’imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma i, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

8. Il titolare dell’attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2 ».

23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute ».

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mgdroid ha scritto: Nel testo di modifica della legge di stabilità, proposto dalla 6a Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, durante la seduta del 5 Dicembre, è stato inserito il seguente emendamento:



ART. 1.


All’articolo 1, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l’articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

ART. 62-quater. – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l’Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei
prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d’uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell’imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma i, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

8. Il titolare dell’attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2 ».

23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute ».

Questa da quanto leggo e capisco è una proposta di legge intelligente, peccato che quella che sta entrando in vigore sia totalmente differente, vedremo l'undici di questo mese, vedremo se oggi i forconi faranno abbastanza caos....

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intelligente?

tassa la nico al ML e non al MG quindi incentiva le basi extrastrong (non mi pare intelligente) e poi introduce un "limite alla quantita' degli elementi" che fa rabbrividire perche' puo' essere usato per sterminare il prodotto in fase di attuazione ( il massimale 2mg/ml di nico che esce dalla porta e rientra dalla finestra)

il tutto condito da una serie infinita di "entro il 31/12/13" che sembra il quattordicenne che vuole uscire con la mamma che gli fa: quando lo fai questo? domani! e quest'altro? sempre domani!

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ll_skorpion_ll ha scritto: intelligente?

tassa la nico al ML e non al MG quindi incentiva le basi extrastrong (non mi pare intelligente) e poi introduce un "limite alla quantita' degli elementi" che fa rabbrividire perche' puo' essere usato per sterminare il prodotto in fase di attuazione ( il massimale 2mg/ml di nico che esce dalla porta e rientra dalla finestra)

il tutto condito da una serie infinita di "entro il 31/12/13" che sembra il quattordicenne che vuole uscire con la mamma che gli fa: quando lo fai questo? domani! e quest'altro? sempre domani!

Si, tassa tutti i liquidi, inclusi quelli senza nicotina, di 200€ al litro.
Inoltre, è un'imposta di fabbricazione, non una tassa sul consumo. Quindi serve per ammazzare i produttori italiani a favore di quelli esteri

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Stica !! Hanno pensato proprio a tutto per distruggere l'intero settore ! Secondo sta roba verranno tassate di 20cent/ml anche le fialette per gli aerosol :ghgh

Cliente:"Vorrei un kg di glicerolo..."
Farmacista: " Ma per vaporizzazione ? "
Cliente: " NO no, voglio quello da ficcare su per il .... "
Farmacista: " Ah, vabbè; sono 11 €, altrimenti sarebbero stati 211 "

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mgdroid ha scritto: Nel testo di modifica della legge di stabilità, proposto dalla 6a Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, durante la seduta del 5 Dicembre, è stato inserito il seguente emendamento:...
Gli emendamenti senza copertura finanziaria sono parole al vento, per non dir di peggio.
Poi il voto di fiducia fa pulizia di tutto.

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mgdroid ha scritto: Nel testo di modifica della legge di stabilità, proposto dalla 6a Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, durante la seduta del 5 Dicembre, è stato inserito il seguente emendamento:



ART. 1.


All’articolo 1, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:

439-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l’articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

ART. 62-quater. – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 31 dicembre 2013, un Registro degli operatori, presso l’Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei
prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 dicembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d’uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell’imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma i, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

8. Il titolare dell’attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2 ».

23. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute ».
@droid ma questo non è il testo che il saccomanno ha depennato in sede di approvazione?

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ernand ha scritto: [quote=mgdroid ]Nel testo di modifica della legge di stabilità, proposto dalla 6a Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, durante la seduta del 5 Dicembre, è stato inserito il seguente emendamento:...
Gli emendamenti senza copertura finanziaria sono parole al vento, per non dir di peggio.
Poi il voto di fiducia fa pulizia di tutto.
Dal verbale della commissione:
 Citazione
...Segnala, peraltro, che anche l’emendamento Prodani 1865/VI/1.1, il quale sostituisce il meccanismo dell’accisa sulle sigarette elettroniche, potrebbe determinare minori entrate, che, tuttavia, al momento non è possibile accertare: pertanto l’emendamento può, in questa sede, considerarsi ammissibile, fatta salva una più puntuale valutazione di ammissibilità da parte della Commissione Bilancio, qualora la proposta emendativa fosse presentata anche in quella sede.

@Drummensmoke:
no, quello era nel maxiemendamento al Senato, questo è un nuovo emendamento alla Camera, preparato dalla VI Commissione (Finanze) in data 5 Dicembre.

Edit:
Allego anche l'intero verbale di seduta (almeno, ci provo)
Attached files media/kunena/attachments/3767/leg.17.bol0135.data20131205.com06.pdf (233.7 KB) 

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mgdroid ha scritto:

@Drummensmoke:
no, quello era nel maxiemendamento al Senato, questo è un nuovo emendamento alla Camera, preparato dalla VI Commissione (Finanze) in data 5 Dicembre.
vero, ho controllato e questo è diverso....
comunque è già molto più razionale (pur rimanendo comunque una porcata) di quella in GU...
dici che ha qualche possibilità di diventare legge?

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Drummensmoke ha scritto: [quote=mgdroid ]

@Drummensmoke:
no, quello era nel maxiemendamento al Senato, questo è un nuovo emendamento alla Camera, preparato dalla VI Commissione (Finanze) in data 5 Dicembre.
vero, ho controllato e questo è diverso....
comunque è già molto più razionale (pur rimanendo comunque una porcata) di quella in GU...
dici che ha qualche possibilità di diventare legge?
No, penso che abbia ragione @ernand, botta di "fiducia" e via, prima delle vacanze di Natale.

Edit:
Poi, è stato presentato da un 5Stelle, motivo in più per "segarlo"!

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mgdroid ha scritto: [quote=ll_skorpion_ll ]intelligente?

tassa la nico al ML e non al MG quindi incentiva le basi extrastrong (non mi pare intelligente) e poi introduce un "limite alla quantita' degli elementi" che fa rabbrividire perche' puo' essere usato per sterminare il prodotto in fase di attuazione ( il massimale 2mg/ml di nico che esce dalla porta e rientra dalla finestra)

il tutto condito da una serie infinita di "entro il 31/12/13" che sembra il quattordicenne che vuole uscire con la mamma che gli fa: quando lo fai questo? domani! e quest'altro? sempre domani!

Si, tassa tutti i liquidi, inclusi quelli senza nicotina, di 200€ al litro.
Inoltre, è un'imposta di fabbricazione, non una tassa sul consumo. Quindi serve per ammazzare i produttori italiani a favore di quelli esteri
grazie per la notizia.
A parte la copertura, noto anche che l'emendamento è firmato da parlamentari 5Stelle. Non proveniendo da parlamentari governativi prevedo pochissime chance che possa passare, quasi nulle purtroppo...

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mgdroid ha scritto: [quote=Drummensmoke ][quote=mgdroid ]

@Drummensmoke:
no, quello era nel maxiemendamento al Senato, questo è un nuovo emendamento alla Camera, preparato dalla VI Commissione (Finanze) in data 5 Dicembre.
vero, ho controllato e questo è diverso....
comunque è già molto più razionale (pur rimanendo comunque una porcata) di quella in GU...
dici che ha qualche possibilità di diventare legge?
No, penso che abbia ragione @ernand, botta di "fiducia" e via, prima delle vacanze di Natale.

Edit:
Poi, è stato presentato da un 5Stelle, motivo in più per "segarlo"! che sistema del cacchio:mur

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@ Mgdroid e altri, ho letto male, grazie, mi era sfuggita l'imposta flat, comunque meglio tartassare i liquidi che tartassare tutto...

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A me il proprietario di un negozio mi ha detto che gli è arrivato un avviso che non ci sarà tassa.

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poggiolo55 ha scritto: A me il proprietario di un negozio mi ha detto che gli è arrivato un avviso che non ci sarà tassa.
se è un negozio in franchising sarà perchè alcuni stanno dicendo che le spese della tassa le pagheranno loro in modo da non variare i prezzi al pubblico...la vedo dura...

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@poggiolo55 le notizie ufficiali non sono quelle...le notizie ufficiali sono quelle della tassa del 58.5%.

@mgdroid sei un dispensatore di speranza!!!! qual è numero della legge da seguire??

EDIT : @drummensmoke attenzione che non funziona così...se passa sotto AAMS i prezzi li decide solamente AAMS e nessuno può fare prezzi diversi!!!

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FABIO90 ha scritto:
@mgdroid sei un dispensatore di speranza!!!! qual è numero della legge da seguire??

C. 1865.
Per tutta la settimana sarà in commissione referente (la: V - Bilancio)
Al momento, nei verbali non si è ancora parlato di ecig.

La puoi seguire qui.

Non farti troppe illusioni, però!

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@mgdroid pensi anche tu che daranno la fiducia senza emendamenti???io ho qualche dubbio...adesso che usciranno le prime proteste e le prime reclami al TAR, ho qualche dubbio...

mi sempre detto che la speranza è l'ultima a morire...spero di poter ancora comprare all estero...

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mgdroid ha scritto:
Edit:
Poi, è stato presentato da un 5Stelle, motivo in più per "segarlo"!

Sentivo odore di 5 stelle dopo aver letto "in via telematica" :sisi


A me quei ragazzi stan simpatici, molti si vede pure che si impegnano ma non si puo' far errori del genere come il punto 4...

Capisco che l'intenzione e' stabilire max mg di sostanza x,y,z (come l'acqua, esempio classico, tutti i metalli pesanti hanno il loro massimale noto) pero' se la lorenzin ci infila max nico 2mg/ml tutto il settore va a $donnineDiPalazzoGrazioli e la colpa e' tua...

come diceva mulder, trust no one!

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Dimenticavo:
il presidente della V Commissione (Bilancio) è Francesco Boccia e questo è il suo sito personale

I Vicepresidenti sono:
Giorgio Sorial Girgis - email
Barbara Saltamartini - sito, che però è compagna di partito di Giorgetti
Tutti gli altri qui
Se per caso avete voglia di tempestarli di mail... :mist

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Già, che bella proposta........
200 euro litro di imposta........di cui circa 10% di acqua = 20 euro.

anche senza nicotina.

ma chi le scrive queste cagate........la pezza è peggio del buco.

:mur:mur

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Vale63 ha scritto: Già, che bella proposta........
200 euro litro di imposta........di cui circa 10% di acqua = 20 euro.

anche senza nicotina.

ma chi le scrive queste cagate........la pezza è peggio del buco.

:mur:mur

Li penso ci sia un errore di fondo, se la vuoi proporzionale alla nico (come penso) deve essere in MG e non ML (ma e' un errore tecnico, devi saperlo, insomma se non svapi non lo sai, mentre l'altro e' proprio un errore "politico" )

Sulla cifra invece sei legato perche' devi coprire i 117mln (o quelli che sono) stimati altrimenti ti bocciano subito perche' non offri copertura.


Sarebbe invece molto interessante (almeno da parte mia) se qualcuno riesce a illustrare la differenza tra essere sotto aams (legge 99) e sotto vigilanza amminstrazione finanziaria (questa proposta)

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ll_skorpion_ll ha scritto: [quote=Vale63 ]Già, che bella proposta........
200 euro litro di imposta........di cui circa 10% di acqua = 20 euro.

anche senza nicotina.

ma chi le scrive queste cagate........la pezza è peggio del buco.

:mur:mur

Li penso ci sia un errore di fondo, se la vuoi proporzionale alla nico (come penso) deve essere in MG e non ML (ma e' un errore tecnico, devi saperlo, insomma se non svapi non lo sai, mentre l'altro e' proprio un errore "politico" )

Sulla cifra invece sei legato perche' devi coprire i 117mln (o quelli che sono) stimati altrimenti ti bocciano subito perche' non offri copertura.


Sarebbe invece molto interessante (almeno da parte mia) se qualcuno riesce a illustrare la differenza tra essere sotto aams (legge 99) e sotto vigilanza amminstrazione finanziaria (questa proposta)

Per coprire i 117 Milioni, basta (ed avanza) un aumento del 2% dei tabacchi.:umpf

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cmq sembra che il discorso del monopolio stia scemando, nel senso che si parla di tassare i liquidi, dunque una tassazione maggiore ma nn si vieta la vendita nei negozi esistenti. Per me il problema di comprare su siti 'esteri'' nn è un problema e nn ci saranno limitazioni, molti siti on line si trasferiranno in paesi vicini e continueranno a vendere e noi a comprare senza problemi. Insomma, si sono resi conto (almeno spero) che un sistema di monopolio in ambito UE su questa materia è scuscettibile di ricorso e allora cercano di far cassa con le aziende italiane, favorendo inevitabilmente quelle estere.

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Secondo me si tratta solo di altro (fumo) negli occhi.......per
arrivare al 31/12......poi fiducia o il governo cade.......per cui...
la legge per me non cambia.

:mur:mur

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