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Spedizioni provenienti dall'estero: aggiornamento info e tariffe


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Sul finire del 2017 sono state aggiornate alcune norme e tariffe riguardo le spedizioni proveniente dall'estero. Non ricordo se ne abbiamo già parlato diffusamente ad ogni modo, essendomici imbattuto per ragioni di lavoro, le riporto anche qui:

1Spedizioni.jpg

* I valori di Dazio e IVA variano in funzione della categoria dell'oggetto che si sta importando. Per i dettagli sugli oneri doganali all'importazione si rimanda al sito internet www.agenziadogane.it. 

** Tariffe che Poste Italiane applica a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività legate allo sdoganamento. Si fa presente che viene applicata la tariffa intera pari a 15,00 euro anche agli oggetti il cui valore è inferiore a 1000,00 euro nei seguenti casi: invio commerciale il cui destinatario è una Società - invio per il quale, per carenza o non conformità della dichiarazione o della documentazione a supporto della spedizione, si renda necessaria l'immissione della stessa nel magazzino di temporanea custodia per l'avvio del processo di accertamento e recupero informazioni;  invio soggetto a procedura ordinaria ovvero per le seguenti categorie: oggetti d'arte, d'antiquariato, da collezione (es. francobolli filatelici).

2Spedizioni.jpg

Gli invii privi di carattere commerciale sono quei casi in cui le merci, oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, siano inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità Europea a condizione che:

  • presentino carattere occasionale
  • riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale
  • non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma

 Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'Ufficio Doganale periferico competente in relazione al luogo di arrivo delle merci.

Approfondimenti normativi:

L'esenzione dal pagamento dei diritti doganali è stabilita dal Regolamento CEE n.918 del 1983 e dal Decreto del Ministero delle Finanze n.489 del 5 dicembre 1997, e modificata dal Regolamento CE n.274 del 2008, in vigore dal 1 Dicembre 2008.

Il succitato Decreto Ministeriale, stabilisce, agli artt.5/6, l'esenzione dai diritti doganali per le importazioni da un Paese terzo di merci il cui valore non ecceda complessivamente euro 22,00 per spedizione, con esclusione dei prodotti alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco, in attuazione del Regolamento CEE n.918/83 che sancisce, nell'art. 27, l'esenzione dai diritti doganali per le merci di "valore trascurabile".

Il Regolamento CE n.274 del 2008 innalza la franchigia ai fini dei Dazi doganali da euro 22,00 ad euro 150,00. Analogo aumento non è stato previsto per la franchigia ai fini dell'IVA che, ai sensi del succitato Decreto Ministeriale n.489/97, e coerentemente alle previsioni dell'art. 1, punto 2 della direttiva 88/133/CEE, resta fissata in euro 22,00.

Gli articoli da 29 a 31 del Reg. CEE n.918/83 prevedono, altresì, la franchigia a euro 45,00 (anche per i prodotti alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco importati nelle quantità fissate all'art.31 del Reg. CEE 918/83) per gli invii da privato a privato. Sono questi i casi in cui le merci, oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, siano inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità a condizione che:

  • presentino carattere occasionale
  • riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale
  • non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'Ufficio Doganale periferico competente in relazione al luogo di arrivo delle merci.
Poste Italiane, secondo quanto dispone l'art. 18 della Convenzione Postale Universale adottata nell'ultimo Congresso UPU tenutosi a Ginevra nell'anno 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010, suppl. Ord. n. 169), in quanto operatore designato ed autorizzato ad operare lo sdoganamento per conto dei clienti, è autorizzata a percepire dai clienti un corrispettivo per le attività amministrative connesse ad una tale attività, per legge ancorato ai costi reali dell'operazione di sdoganamento. In particolare detta previsione legislativa prevede, al comma terzo, che i diritti postali possano essere percepiti per tutti gli invii dichiarati in dogana secondo la legge nazionale, compresi quelli esenti dal diritto doganale.

Fonti: Poste Italiane, Agenzia Dogana.

Modificato da Tep
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