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Tpd, una lettura ragionata per capire l’oggetto della norma


10 messaggi in questa discussione

di Stefano Caliciuri

È ormai alle porte il 21 maggio, giorno in cui entrerà definitivamente in vigore la Tpd. Per paradosso, è anche il secondo giorno di Vapitaly, coincidenza che rende la fiera italiana la prima al mondo ad essere organizzata secondo la nuova normativa.
C’è ancora però molta confusione e scarsa informazione su cosa accadrà e come cambierà il mercato.
Per prima cosa bisogna conoscere l’oggetto della legge, ovvero la nicotina e gli strumenti che la contengono in fase di immissione sul mercato. Se sui “contenitori di ricarica” non c’è alcun problema di sorta essendo così definiti i flaconcini di liquido, qualche dubbio rimane sulla definizione di sigaretta elettronica. Per capire cosa il legislatore abba voluto normare è sufficiente incrociare la definizione data dall’articolo 2 e le disposizioni dell’articolo 21 della legge di recepimento della Tpd. blu.jpgNel primo caso viene semplicemente data la definizione di sigaretta elettronica, ovvero un  “prodotto uilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina” che può essere  “usa e getta o ricaricabile mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabile con cartucce monouso“. Il comma 6 dell’articolo 21 invece va più nel dettaglio, soffermandosi sull’unica componente regolamentata (la nicotina) e aggiungendo che “il liquido contenuto nelle sigarette elettroniche” è immesso sul mercato “solo in contenitori da 10 ml o in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiori a 2 ml; in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore ai 2 ml; presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml“. Quindi, la norma vuole impedire che la nicotina possa essere distribuita o venduta in eccessive quantità e per far questo quantifica in “10 millilitri il limite massimo dei flaconi di ricarica” e in “2 millilitri il serbatoio delle sigarette elettroniche usa e getta o le cartucce precaricate“. Schermata-05-2457883-alle-15.48.19-150x1Ma il legislatore, a questo punto, va oltre, e nel comma 7 aggiunge che “le sigarette elettroniche (ovvero lo strumento definito e richiamato in precedenza, ndr) e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione  e devono essere protetti contro le rotture e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite“. Schermata-05-2457883-alle-16.02.10.pngMa se prima è stato detto che la sigaretta elettronica è solo usa e getta o con cartucce, come si può ora normare la ricarica? Perché entra in ballo il comma numero 8, che definisce “sigaretta elettronica” anche le “confezioni unitarie che rendono possibile la vaporizzazione della nicotina“. Che altro non sono che i cosiddetti kit oppure le cosiddette ecig all in one (Aio). E’ dunque a questi prodotti che occorre dare seguito e attuazione alle indicazioni normative di Tpd e circolari ministeriali su notifiche e registrazioni.
La legge non lascia spazio a interpretazioni. Il legislatore, pur scrivendo le norme ormai tre anni fa ha tentato di definire quanto più genericamente possibile lo strumento uilizzato per il consumo di nicotina liquida. E lo ha fatto andando a toccare ciò che si trova in commercio già predisposto all’utilizzo.
rigenerabile-generico.jpgL’allarmismo derivato dalla presunta illiceità di atomizzatori rigenerabili, power banking, box, atomizzatori da 8 millilitri trova fondamento solo nell’inesatta informazione. Purtroppo si tende a generalizzare chiamando qualsiasi oggetto del vaping col termine “sigaretta elettronica” o “liquido“. In conclusione e per sintetizzare: la legge italiana di recepimento della Direttiva europea sui tabacchi e prodotti liquidi da vaporizzazione regolamenta la nicotina  e gli accessori (flaconi, cartucce, atom precaricati) atti a contenerla in fase di vendita, oltre agli strumenti “unitari” (kit e device all in one) volti alla sua vaporizzazione. Su questo, e solo su questo, interviene la Tpd. Tutto il resto escluso.

generale_474x126_Sigmagazine.jpg

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quindi atom con tank over 2 ml, coil per i medesimi, vetri ecc ecc.... saranno poi ancora "legali"?

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@Svapo, grazie della segnalazione e delle preziose informazioni.

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Inviato (modificato)

3 ore fa, Ale.D91 ha scritto:

quindi atom con tank over 2 ml, coil per i medesimi, vetri ecc ecc.... saranno poi ancora "legali"?

Secondo la tpd si, sostanzialmente se un atom non è dentro un kit che gli permette con quel solo acquisto di vaporizzare liquidi contenenti nicotina, ma venduto separatamente,puo essere anche da 20ml, le coil e i vetri non vengono toccati comunque.

Modificato da XenoPhase

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:?:hum: non ciò capito proprio niente.... allora liquidi contenenti nico non più di 10 ml e max 20mg/ml ok....

Ma tutto il resto non capisco perchè... 

Ma poi se uno aquista all'estero tipo una box o un tank o qualsiasi altra cosa e te lo sgamano in dogana è come prima o hanno intenzione di aumentare dazi e iva su quelle cose... ma sopratutto si potrà ancora importare visto che non saranno prodotti marcati CE?

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@Salsalove

I punti salienti della TPD sono i seguenti:

  • I liquidi contenenti nicotina saranno in flaconi da massimo 10ml (questo vale anche per le basi neutre ovviamente) e avranno un massimo di 20mg/ml di contenuto di nicotina.
  • I prodotti hardware (atomizzatori, sigarette elettroniche complete) devono essere notificati alla comunità europea 6 mesi prima dell'immissione sul mercato.

Per chi già usa liquidi pronti da 10ml non cambierà nulla.

Chi usa basi neutre a basso contenuto di nicotina, o liquidi in grandi formati, dovrà fare qualche semplice operazione da "piccolo chimico", miscelando basi da 18 o 20 mg (10ml) con basi neutre senza nicotina di grande formato (100ml o più).

I produttori si stanno anche organizzando per fornire soluzioni "mix" in grandi formati, come i Liquidi Americani Mix Series, ma anche ad esempio Eliquid France con i suoi nuovi formati.

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1 minuto fa, Waldive ha scritto:

Chi usa basi neutre a basso contenuto di nicotina, o liquidi in grandi formati, dovrà fare qualche semplice operazione da "piccolo chimico", miscelando basi da 18 o 20 mg (10ml) con basi neutre senza nicotina di grande formato (100ml o più).

...oppure mandi una email al buon Lodigiano ..:D

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Inviato (modificato)

7 minuti fa, Waldive ha scritto:

@Salsalove

I punti salienti della TPD sono i seguenti:

  • I liquidi contenenti nicotina saranno in flaconi da massimo 10ml (questo vale anche per le basi neutre ovviamente) e avranno un massimo di 20mg/ml di contenuto di nicotina.
  • I prodotti hardware (atomizzatori, sigarette elettroniche complete) devono essere notificati alla comunità europea 6 mesi prima dell'immissione sul mercato.

Per chi già usa liquidi pronti da 10ml non cambierà nulla.

Chi usa basi neutre a basso contenuto di nicotina, o liquidi in grandi formati, dovrà fare qualche semplice operazione da "piccolo chimico", miscelando basi da 18 o 20 mg (10ml) con basi neutre senza nicotina di grande formato (100ml o più).

I produttori si stanno anche organizzando per fornire soluzioni "mix" in grandi formati, come i Liquidi Americani Mix Series, ma anche ad esempio Eliquid France con i suoi nuovi formati.

Grazie @Waldive

Ora però una piccola domanda tecnica...visto che parlavi proprio di eliquid france che sono quelli che amo di più...

Se acquisto i booster da 10ml a 18mg/ml devo usare necessariamente le loro basi neutre a 0 oppure posso diluirli anche in altre basi?

Modificato da Salsalove

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5 minuti fa, Salsalove ha scritto:

Grazie @Waldive

Ora però una piccola domanda tecnica...visto che parlavi proprio di eliquid france che sono quelli che amo di più... Se acquisto i booster da 10ml a 18mg/ml devo usare necessariamente le loro basi neutre a 0 oppure posso diluirli anche in altre basi?

Ovunque... sempre IMHO.

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Inviato (modificato)

18 minuti fa, Bax78 ha scritto:

...oppure mandi una email al buon Lodigiano ..:D

Ovvio... anche se ora ha un po' di problemi :(

Modificato da Waldive
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