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Decreto Aams, le risposte dell’avvocato Gava alle domande più frequenti


5 messaggi in questa discussione

Su richiesta di molti lettori, pubblichiamo le prime risposte fornite dall’avvocato Alberto Gava in relazione alle domande più frequenti sul Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicato il 23 marzo scorso. Le risposte sono meramente indicative e teoriche, non pretendono di avere natura o valore di parere legale e non possono sostituire la compiuta analisi tecnica un avvocato può compiere solo di fronte a concrete fattispecie.

Ho un e-commerce on line rivendo aromi mix series e aromi concentrati e ho basi neutre glicole e glicerina e naturalmente anche hardware come procedura di autorizzazione Aams cosa devo fare?
Ho un e-commerce on line rivendo aromi mix series e aromi concentrati e ho basi neutre glicole e glicerina e naturalmente anche hardware come procedura di autorizzazione aams cosa devo fare?
Quindi per l’online italiano? Bisogna richiedere autorizzazione al monopolio per i liquidi da inalazione che non si possono cmq vendere a distanza?
Per i negozi che non vogliono ottenere autorizzazione e i negozi online, è corretto dire che potranno vendere qualsiasi prodotto escludendo i liquidi da inalazione che verranno codificati in base alle direttive AAMS?
Ad oggi è vietata la vendita online di prodotti liquidi da inalazione (PLI), tanto contenenti che non contenenti nicotina. Si possono conseguentemente vendere online solo hardware, parti di ricambio e prodotti non assoggettati ad imposta di consumo, quali, a titolo esemplificativo, glicole propilenico e glicerina vegetale puri e, al ricorrere di certe caratteristiche (es.  grado di concentrazione che non ne consenta il consumo come liquido pronto), aromi concentrati. Per tali prodotti non è necessaria alcuna autorizzazione AAMS. Tutti gli altri devono essere rimossi dal sito, pena l’oscuramento del medesimo da parte dell’agenzia. 

Vale per le nuove aperture? Chi aperto da anni non deve richiedere autorizzazione?
E se sono un negozio di nuova apertura? Posso richiedere solo ora l’autorizzazione o anche in seguito? Non mi è chiara questa cosa.
Tutti gli esercizi di vicinato devono chiedere l’autorizzazione. Chi è già operativo deve farlo entro e non oltre il giorno 22 aprile 2018; chi intende aprire un nuovo esercizio deve invece richiedere l’autorizzazione – che sarà concessa entro 30 giorni – in via preventiva.

Anche le farmacie e le parafarmacie dovranno rispettare la prevalenza?
No, il criterio di prevalenza è espressamente escluso, tanto dalla legge che dal regolamento, per le farmacie e per le parafarmacie

Ma per negozi di vicinato cosa si intende?
È definito dalla legge “esercizio di vicinato” il negozio avente superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Cosa si potrà vendere nei negozi che non staranno sotto monopolio?
Hardware e liquidi non soggetti ad imposta di consumo (a titolo esemplificativo, glicole propilenico puro, glicerina vegetale pura, aromi di natura diversa dagli aromi da svapo, aromi concentrati dei quali non sia possibile l’assunzione diretta tramite vaporizzazione).

Dopo il decreto AAMS del 28/03/2018, i liquidi regolarmente acquistati nel 2016 e nel 2017 da deposito fiscale con tassa light applicata sono vendibili ?
Il decreto AAMS pubblicato il 23.03.2018 non affronta il tema fiscale. I liquidi sono sempre vendibili a prescindere dalla data di acquisto; l’acquisto e la vendita, se effettuati con imposta Light, sono tuttavia contrari al dettato dell’art. 62-quater comma 1-bis del T.U. accise, dichiarato costituzionalmente legittimo con Sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2017.

Ma l’autorizzazione serve solo per vendere liquidi, giusto? Chi ha un corner all’interno del bar e un negozio online non potrà avere autorizzazione per vendere liquidi? Ho capito bene?
Giusto. Chi ha un semplice corner e non soddisfa il criterio della prevalenza non potrà ottenere l’autorizzazione AAMS per la vendita di PLI. Potrà dunque continuare a vendere solo i prodotti di settore diversi dai liquidi da inalazione.

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Salve, mi viene spontaneo porre la seguente domanda: ma il Tar nella decisione che comunicherà il 23 maggio quali cambiamenti potrà apportare rispetto alle cose scritte nel suddetto articolo?

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Quindi, niente nicotina nei negozi? E gli aromi concentrati in cosa differiscono da quelli non ad uso svapo (che in teoria non esistono)?

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Sera a tutti.

Il tar, interviene perchè è stato fatto ricorso, pertanto potrà lasciare le cose come sono, modificarle in parte o in toto perchè la situazione torni come era prima del ricorso ...  ad esempio potrebbe far tornare online la vendita di liquidi...  e sottolineo che è un esempio 😉

La nicotina nei negozi continuerà comunque ad essere venduta, stando alle leggi attuali solo per quei negozi che avranno richiesto ed ottenuto autorizzazione. E per quanto riguarda gli aromi non ad uso svapo ce ne sono una miriade. La maggior parte degli aromi che utilizziamo o che abbiamo iniziato ad utilizzare ad inizio svapo sono ad uso alimentare. Per fare un esempio flavourart, ma solo un esempio di tutti quelli che esistono in commercio. Più dura farci rientrare i tabaccosi (sintetici o naturali che siano), ma ci riusciranno 8)

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Grazie Chiara, sei stata molto "chiara" (perdona il gioco di parole). A mio parere la nicotina e i liquidi con nicotina andranno comunque sotto tassa con la scusa di dover regolamentare il mercato. Al contrario ho il netto sentore (e spero di non sbagliarmi), che il Tar ribalterà la questione dei liquidi senza nicotina consentendone la vendita senza alcuna tassa. Sta poi a vedere cosa accadrà per le vendite on-line.

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