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Sigaretta elettronica, entra in scena la Camera: ecco tutti gli emendamenti


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di Stefano Caliciuri

Sono stati pubblicati gli emendamenti che la Commissione Bilancio della Camera dovrà esaminare per la Conversione in legge del Decreto recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Molte le richieste di modifica o di soppressione dell’articolo 19.quinquies, ovvero quello nato dall’emendamento Vicari approvato dal Senato. Tra le ipotesi, la ridefinizione dei requisiti per i siti web, l’alleggerimento del debito per le aziende, i requisiti per la vendita e l’approvvigionamento dei liquidi con e senza nicotina da parte dei negozi. Ogni emendamento presentato propone un punto di vista leggermente differente rispetto quello recepito dal Senato a nome della senatrice Vicari (Ap).

Il Movimento Cinque Stelle chiede la soppressione totale dell’articolo attraverso i deputati Paolo Bernini, Daniele Del Grosso, Giorgio Sorial, Vincenzo Caso, Laura Castelli, Marco Brugnerotto, Francesco Cariello e Federico D’Incà.
Anche il deputato Cristian Iannuzzi (Misto) chiede analoga soppressione.

Gli emendamenti che invece chiedono di sostituire alcune parti con ipotesi alternative:

Adriana Galgano (Civici Innovatori)
Galgano-1-150x150.jpg1. All’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all’entrata in vigore del presente comma, sono stabilite con decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione dei soli liquidi da inalazione contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell’attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma»
2. All’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, alla parola «transfrontaliera» è premessa la seguente «soltanto».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2

Paolo Tancredi (Ap-Ncd)
Schermata-11-2458085-alle-13.27.53-150x11. All’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e degli strumenti che ne consentono il consumo già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e l’approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell’attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma».
2. All’articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio, 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.»;
b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.»;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 TITOLO ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Altri emendamenti poi chiedono di modificare alcune parti dell’articolo con ipotesi che, a prima vista, appaiono più sostenibili da aziende e rivenditori specializzati.

Alessia Rotta e Sergio Boccadutri (PD)
Schermata-11-2458085-alle-13.30.00-150x1Schermata-11-2458085-alle-13.31.12-150x11) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno mille euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e l’approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell’adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell’attività agli esercizi di cui al presente comma»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«8. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al precedente comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell’accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
b) l’esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili non inferiori a 120;
d) l’attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3-ter. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 3-bis mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita ovvero della prima rata.
3-quater. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 3-bis. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 3-ter. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all’articolo
46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Pietro Laffranco (Forza Italia)
Schermata-11-2458085-alle-13.32.26.png1) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e l’approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell’adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell’attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma»;
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell’accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
b) l’esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
d) l’attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 4 mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita ovvero della prima rata.
3-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 8. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 9. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3-sexies. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Paolo Tancredi (Ap-Ncd)
Schermata-11-2458085-alle-13.27.53-150x11) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e l’approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell’adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell’attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma»;
2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell’accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
b) l’esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
d) l’attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 4 mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita ovvero della prima rata.
3-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 8. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 9. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3-sexies. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L’imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
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MI pare che qualche cosa si muova ,anche se è complesso da leggere e capire ,però almeno c'è movimento a riguardo .

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49 minuti fa, peppy ha scritto:

MI pare che qualche cosa si muova ,anche se è complesso da leggere e capire ,però almeno c'è movimento a riguardo .

niente che farà entrare soldi allo stato, migliori della vicari si ma saranno solo leggi acchiappavoti che peggioreranno cmq il mercato italiano delle ecig rispetto agli altri stati europei

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