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Sigarette elettroniche, direttoriale ADM: Philip Morris perplessa su bollino estero e scorte


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Anche Philip Morris ha qualcosa da dire all’Agenzia delle Dogane e Monopoli. E lo fa attraverso una nota pubblica per dimostrare perplessità sul contrassegno di Stato che, a breve, dovrà essere apposto sui liquidi da inalazione destinati all’estero. E allo stesso tempo, chiede che le scorte attualmente presenti nei magazzini delle aziende possano essere smaltite in un un periodo congruo non inferiore ai 6 mesi. Le osservazioni seguono l’open hearing voluto da ADM per raccogliere le impressioni della filiera del tabacco e del vaping a proposito delle nuove regole attualmente in fase di predisposizione da parte del direttore Marcello Minenna.

Schermata-2021-02-05-alle-10.21.20.pngCon riferimento agli aspetti tecnico-operativi relativi alle disposizioni per l’apposizione del contrassegno di legittimazione sui condizionamenti dei prodotti liquidi da inalazione – spiega Philip Morris – si forniscono di seguito i nostri commenti alla luce delle informazioni ad oggi disponibili.

  • –  Con riferimento all’applicazione del contrassegno, si ritiene che la soluzione di gran lunga preferibile sia quella di garantire flessibilità tecnico-operativa nell’applicazione, consentendo una collocazione del contrassegno sul condizionamento esterno dei prodotti liquidi da inalazione, ove presente: questa presenta rilevanti vantaggi in termini di fattibilità tecnica, di eventuale adeguamento dei condizionamenti e, in ultima istanza, di celerità delle tempistiche di attuazione;
  • –  L’eventuale obbligo di apposizione del contrassegno direttamente sulla chiusura del flacone/contenitore del liquido, di contro, comporterebbe la necessità di numerosi adeguamenti tecnico-produttivi diversi per ciascun tipo di confezionamento, ciò comportando un sensibile aumento della complessità e dei tempi di implementazione. Riteniamo pertanto che la possibilità di apposizione del contrassegno sulla chiusura del flacone/contenitore interno andrebbe prevista quale opzione facoltativa, qualora il produttore non sia in grado di apporlo sul condizionamento esterno;
  • –  Riguardo la necessità di assicurare la rottura del contrassegno contestualmente all’apertura del condizionamento, riteniamo sia possibile adottare soluzioni tecniche che assicurino l’apertura univoca dei confezionamenti esterni su cui apporre il contrassegno (p.es., mediante l’applicazione di materiale adesivo al fine di sigillare eventuali ulteriori aperture), lasciando alle manifatture la possibilità individuare quella più adeguata in base alle caratteristiche dei propri condizionamenti e delle capacità tecniche e produttive, a condizione che siano in grado di assicurare un’apertura univoca degli stessi e la contestuale rottura del contrassegno.

Con riferimento alle caratteristiche fisiche del contrassegno, riteniamo che un contrassegno cartaceo realizzato con materiale del tipo “carta-colla” sia la soluzione preferibile in quanto tecnicamente applicabile in maniera più agevole da parte delle manifatture.

– In merito alle dimensioni del contrassegno, alla luce di quanto illustrato dall’Agenzia nel corso dell’open hearing del 5 febbraio, nonché alle informazioni fornite dall’Agenzia in merito all’effettuazione di test tecnici da parte degli Operatori, si prende atto come l’ADM sia orientata a prevedere la possibilità di scelta tra i formati ad oggi già previsti per i tabacchi lavorati (20x44mm; 16x32mm; 12x32mm). Riteniamo tale soluzione quale la più adeguata al fine di assicurare una efficace e tempestiva implementazione delle disposizioni in oggetto.

Schermata-2021-02-09-alle-15.39.55.pngCon riferimento alla colorazione dei contrassegni, esprimiamo perplessità in merito alla proposta di prevedere un contrassegno apposito (di colore rosso) per i prodotti destinati all’estero (produzione per l’estero e transito per l’estero), la cui apposizione rischia di generare l’incompatibilità di tali prodotti con le normative sulla circolazione e sui confezionamenti vigenti nello Stato di destinazione, cui è deputata la fissazione di tali requisiti.

– Con riferimento alla data di applicazione delle disposizioni in oggetto, si rappresenta che in ragione di tempi tecnici di approvvigionamento dei contrassegni (in media circa 60 giorni), nonché dei necessari adeguamenti delle linee produttive si stima che occorrano non meno di 6 mesi a far data dalla pubblicazione della Determinazione Direttoriale affinché gli stabilimenti siano in grado di avviare la produzione conformemente ai requisiti ivi previsti.

Anche alla luce di quanto sopra rappresentato:

  • –  appare utile avere evidenza nei tempi più brevi consentiti, per il tramite della Determinazione Direttoriale in oggetto, di tutti i dettagli tecnico-operativi tali da consentire alle manifatture l’approvvigionamento dei contrassegni, nonché l’adeguamento dei prodotti e delle proprie linee di produzione nel più breve tempo possibile (i.e.: circa 6 mesi dalla data di pubblicazione della Determinazione Direttoriale);
  • –  appare opportuna una valutazione tecnico-operativa in merito alla data a partire dalla quale sarà consentita la sola produzione di prodotti recanti il contrassegno destinati al mercato italiano, al fine di non generare impatti potenzialmente negativi sul mercato e sul gettito;
  • –  contestualmente, riteniamo necessario prevedere un lasso di tempo congruo entro il quale consentire l’esaurimento delle scorte dei liquidi privi di contrassegno prodotti entro la data ultima consentita alle manifatture, al fine di evitare costi aggiuntivi – per tutti i soggetti impegnati nella produzione, distribuzione e vendita al consumatore – legati alla distruzione degli stessi, nonché al fine di scongiurare, per quanto tecnicamente possibile, mancanze di disponibilità dei prodotti (c.d. rotture di stock) presso i canali distributivi e di vendita (generando anche impatti negativi in termini erariali) dovute all’impossibilità tecnica di avviare la produzione dei liquidi da inalazione senza combustione dotati di contrassegno già a partire dal 1 aprile 2021.

-In base alle nostre stime – conclude la riflessione Philip Morris – appare necessario un periodo di 6-8 mesi per consentire l’esaurimento delle scorte prive di contrassegno prodotte entro la data ultima consentita alle manifatture”.

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