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Sigarette elettroniche, il contrabbando riguarda solo liquidi extra Ue


17 messaggi in questa discussione

(tratto da Sigmagazine #8 maggio-giugno)

di Nicola Capozzoli

La riforma dell’art. 62 quater T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2018
Con l’art. 1, comma 75 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il legislatore ha apportato nuove modifiche all’art 62 quater D.Lvo 504/1995 (Testo Unico sulle Accise; Tua), estendendo la disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Tle) ai liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina. Prima di approfondire la specifica fattispecie di reato, è utile analizzare, seppur brevemente, il complessivo intervento riformatore operato dal legislatore finalizzato, come si vedrà, alla introduzione di criteri più stringenti e controlli più rigorosi nella filiera di vendita di liquidi da inalazione senza combustione.
hong-kong-300x196.jpgCon l’art. 1 comma 75 cit., infatti, sono stati modificati anzitutto i commi 5 e 5 bis dell’art. 62 quater Tua i quali introducono per prodotti da inalazione l’obbligo di munirsi di specifica autorizzazione alla vendita, dettando specifici criteri attraverso cui quest’ultima potrà essere rilasciata: “a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell’adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività”.
Con le citate modifiche si è inteso disciplinare la platea dei soggetti autorizzati alla vendita definendo con certezza il perimetro del circuito di vendita. Tale scelta si innesta nel più ampio percorso intrapreso dallo Stato italiano finalizzato a recuperare il gettito fiscale eroso dalle minori entrate derivanti dalla vendita di tabacco. In siffatto contesto – orientato a garantire le prerogative fiscali anche sul piano strettamente doganale – deve, pertanto, essere collocata l’introduzione del comma 7 bis all’art. 62 quater Tua, estensiva ai prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina della disciplina relativa alle fattispecie di reato in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Per individuare quali condotte siano da considerarsi oggi penalmente rilevanti ai sensi del comma 7 bis testé citato, si rende imprescindibile l’analisi degli elementi costitutivi del reato di contrabbando doganale di cui all’art. 291 bis e seguenti del Testo Unico della Legislazione Doganale (Tuld) a cui la norma di nuovo conio fa espresso rinvio.

Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex artt. 291 bis e ss. D.p.r. 42/1973
Il reato di contrabbando, in base al vigente diritto doganale, si configura allorquando venga posta in essere una condotta idonea a determinare una riduzione o una totale omissione del pagamento dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine dovuti su un’operazione doganale. Con particolare riferimento ai tabacchi lavorati esteri, l’art. 291 bis prevede, al primo comma, che: “Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni”.
liquido-colorato.pngLa norma in esame, dunque, sanziona con pene molte severe chiunque si adoperi per eludere il controllo doganale e, conseguentemente, i diritti di confine; il reato, in particolare, punisce tutte le fasi tipiche del contrabbando di tabacco estero, dal momento della introduzione nel territorio dello Stato fino alla mera detenzione. Il bene giuridico tutelato dall’art. 291 bis e ss. Tuld si identifica, pertanto, con il “pagamento dei diritti di confine dovuti” allo Stato italiano. L’oggetto materiale del reato è il “prodotto estero”, non essendo configurabile la fattispecie di contrabbando con riferimento al tabacco prodotto in Italia che, pur sottratto al pagamento delle imposte dovute, non risulti di provenienza estera. Sul punto, occorre chiarire come la locuzione “estera” debba, ad oggi, riferirsi esclusivamente ai prodotti provenienti da Paesi extra-comunitari, ovvero merci “non unionali” così come definite dall’art. 5 del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (Cdu).
Attraverso l’eliminazione delle frontiere e dei dazi doganali tra i singoli Stati membri dell’Ue, infatti, si è creato un “territorio doganale dell’Unione” (cfr. art. 4 Cdu) all’interno del quale non si può più parlare di “importazione-esportazione” bensì di meri invii di merce non soggette ad alcuna formalità doganale. In tale ottica, pertanto, dovranno intendersi come: “dazi o imposte doganali” tutti quei tributi richiesti dall’Ue all’atto del compimento di un’operazione doganale relativa a prodotti “che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono” (cfr. art. 1 del Cdu); “diritti di confine” le imposizioni gravanti sulle merci provenienti dagli Stati extra Ue, accertati e liquidati dagli Uffici finanziari dei singoli Stati sulla base di una tariffa doganale unificata a livello europeo.
Quanto all’elemento soggettivo del reato in esame, lo stesso – come le altre ipotesi di contrabbando doganale per le quali il Tuld non prevede responsabilità colposa – è punito solo a titolo di dolo generico. sequestro-eliquids.jpgIl reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Tle) consiste, infatti, in “qualunque atto od omissione con cui dolosamente si tenta di sottrarre o si sottrae una merce estera al pagamento dei diritti di confine”. È opportuno precisare, inoltre, come le sanzioni penali risultino riservate esclusivamente alle ipotesi di maggiore gravità, prevedendo il comma secondo dell’art. 291 bis in parola che “I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione” (depenalizzazione intervenuta ad opera dell’art. 1 co. 1 D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 82). Ad oggi, pertanto, il contrabbando di Tle – sotto la soglia dei 10 kg convenzionali – è sanzionato, a norma dell’art. 1 comma 6 del medesimo decreto, con la sola sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000.

L’estensione della disciplina di cui all’art. 291 bis Tuld ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione
Analizzato il reato di contrabbando di Tle, risulta più agevole determinare il perimetro di applicabilità del rinvio operato a tale disciplina dal comma 7 bis dell’art. 62 quater Tua, in relazione ai prodotti liquidi da inalazione. In primo luogo, si sottolinea come il tenore letterale del citato comma non lasci spazio ad interpretazioni in ordine all’oggetto materiale dei reati di contrabbando ivi indicati, in quanto, trattandosi di esplicito richiamo alle “disposizioni in materia doganale”, non può che ritenersi che le nuove fattispecie penali introdotte con la Legge di bilancio 2018 disciplinino solo ed esclusivamente i prodotti da inalazione liquidi contenenti o meno nicotina esteri, ovvero introdotti nel territorio comunitario eludendo il pagamento dei relativi diritti di confine e dazi. Diversamente opinando, risulterebbe ingiustificata e priva di natura precettiva la norma, laddove espressamente punisce “l’introduzione… nel territorio dello Stato”.
Quanto, invece, alla determinazione della soglia di rilevanza penale di “10 kg. convenzionali” prevista dal secondo comma dell’art. 291 bis Tuld, al fine di individuare la quantità di liquidi da inalazione al di sopra della quale sarà operativa la sanzione penale, occorrerà far riferimento al complesso meccanismo di equivalenza disciplinato al comma 1 bis dell’art. 62 quater Tua, così come espressamente stabilito dal comma 7 bis del medesimo articolo.
liquidi-generica-300x170.jpgUlteriore profilo meritevole di approfondimento, infine, concerne il rapporto tra il reato di contrabbando ex art. 291 bis Tuld e l’omesso pagamento dell’imposta di consumo ex art. 62 quater, comma 1 bis Tua. Sul punto, occorre evidenziare come il Titolo terzo del Tua agli artt. 61 e ss, contenga le disposizioni generali applicabili a tutte le “altre imposte indirette” non specificatamente indicate nei primi due titoli del medesimo Testo Unico e, pertanto, ai liquidi da inalazione di cui all’art. 62 quater. L’omesso versamento dell’imposta di consumo in relazione ai liquidi da inalazione sarà sanzionato penalmente, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soprattutto soggettivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61, 62 quater, 40 e 44 Tua.
L’art. 61 citato stabilisce, al primo comma, che l’obbligo del pagamento dell’imposta grava in capo (i) al “fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello stato”, (ii) al “soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria” e (iii) all’“importatore per i prodotti di provenienza dei Paesi terzi”, mentre al quarto comma precisa che “per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta si applicano le sanzioni (penali, ndr) stabilite dagli articoli 40 e 44”. Attraverso il suddetto rinvio quoad poenan, pertanto, il legislatore ha ritenuto di sanzionare l’omesso versamento dell’imposta di consumo di cui all’art. 62 quater Tua con “reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro” (cfr. art. 40 del Tua) nonché la “confisca dei prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni” (cfr. art. 44 del Tua). Le fattispecie in esame – contrabbando e omesso pagamento dell’imposta di consumo – sono naturalmente da considerarsi distinte ipotesi delittuose, a presidio di beni giuridici diversi, in relazione alle quali la giurisprudenza dovrà precisare se possano concorrere ovvero applicarsi in via alternativa.
emendamenti-300x198.jpgCon l’intervento riformatore della Legge di bilancio 2018, il legislatore ha ritenuto di sanzionare penalmente le condotte di “introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione nel territorio italiano” di prodotti liquidi da inalazione senza combustione provenienti da Paesi extra-europei e superiori quantitativamente alla soglia di cui al combinato disposto degli artt. 291 bis Tuld e 62 quater, commi 1 bis e 7 bis, Tua, poste in essere eludendo i relativi diritti di confine e dazi doganali. Sarà, pertanto, compito dell’Autorità giudiziaria e delle Forze dell’ordine preposte agli opportuni controlli vigilare sulla corretta interpretazione della normativa, riservandone l’applicazione solamente ai “prodotti esteri”. I recenti sequestri di prodotti liquidi da inalazione operati da alcune Procure della Repubblica in applicazione della disciplina di nuovo conio in tema di contrabbando potrebbero, infatti, risultare illegittimi allorquando si accertasse che i prodotti liquidi da inalazione oggetto di misura cautelare fossero di origine italiana ovvero comunitaria.

Sigmazine-474x95px.jpg

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Articolo interessante e importante in questo momento per molti di noi che acquistano prodotti dai paesi europei e non.

Nell'articolo si fa la distinzione tra prodotti che circolano in ambito del territorio europeo e sono da considerarsi come di libera vendita e prodotti provenienti dai paesi extra europei, che invece sono da considerarsi soggetti a dogana e monopoli, e quindi passibili in alcune circostanze dei provvedimenti inerenti il reato di contrabbando.

Un esempio pratico: un acquisto di liquidi con e senza nicotina fatto in Francia è da considerarsi come effettuato sul territorio italiano in virtù dell'appartenenza alla comunità Europea, quindi libero dall'obbligo doganale. Un acquisto di liquidi con e senza nicotina effettuato negli USA paese extra europeo incorre nella disciplina del contrabbando quando non si rispettino i requisiti per la corretta importazione.

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ma va'? e da quando lo dicevamo a dispetto dei vari Perry Mason che affermavano il contrario?

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Comunque sembra che la dogana abbia fermato qualche pacchetto proveniente dalla comunità Europea contenente liquidi e nicotina e sembra siano partite delle denunce.

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Questa cosa non farà star bene parecchi negozianti che operano nel territorio nazionale, tutti a criticare l'oscuramento e il divieto di vendita on line ma dietro a gioirne.

 

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13 minuti fa, dodi75 ha scritto:

Comunque sembra che la dogana abbia fermato qualche pacchetto proveniente dalla comunità Europea contenente liquidi e nicotina e sembra siano partite delle denunce.

Sembra o è?

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Adesso, SB68 ha scritto:

Sembra o è?

Non lavoro in dogana e quindi non ne ho certezza. 

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2 minuti fa, dodi75 ha scritto:

Non lavoro in dogana e quindi non ne ho certezza. 

Ma lo hai letto?

Conosco uno che gli hanno sequestrato dei liquidi. Poi lo hanno invitato ad autocertificare che erano per uso personale. Indubbiamente uno sbattimento ma niente di più, neanche multe.

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4 minuti fa, SB68 ha scritto:

Ma lo hai letto?

Se la fonte fosse stata certa non avrei usato il termine "sembra". E la polemica credo possa fermarsi qui.

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Inviato (modificato)

8 minuti fa, dodi75 ha scritto:

Se la fonte fosse stata certa non avrei usato il termine "sembra". E la polemica credo possa fermarsi qui.

Mica volevo fare polemiche, volevo capire. Mi fa l'idea che quando si fanno leggi fumose e incasinate non esiste neanche una pena e un caso specifico, dipende da come viene interpretata la cosa. Perché io conosco il caso sovracitato, magari invece esistono persone che se la sono passata molto peggio. Ti ripeto, credimi la mia non era polemica era solo curioso di conoscere l'accaduto.

Modificato da SB68
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1 minuto fa, SB68 ha scritto:

Mica volevo fare polemiche, volevo capire. Mi fa l'idea che quando si fanno leggi fumose e incasinate non esiste neanche una pena e un caso specifico dipende da come viene interpretata la cosa. Perché io conosco il caso sovracitato, magari invece esistono persone che se la sono passata molto peggio. Ti ripeto, credimi la mia non era polemica era solo curioso di conoscere l'accaduto.

Parti dal presupposto che tutte le spedizioni internazionali comunitarie  sono soggette a controlli a campione da parte della dogana 

Quindi la possibilità di un eventuale intercettazione di una spedizione da pinkmule ad esempio non è impossibile

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Inviato (modificato)

1 ora fa, dodi75 ha scritto:

Comunque sembra che la dogana abbia fermato qualche pacchetto proveniente dalla comunità Europea contenente liquidi e nicotina e sembra siano partite delle denunce.

be' io posso affermare che nessuno dei miei pacchetti è stato fermato e dei "sembra" "mi pare" e "forse" non mi fiderei più di tanto.

Qui c'erano alcuni utenti (uno in special modo) che si accaniva su questa storia del contrabbando, manco fosse, se io o te, ordinassimo damigiane di Don Juan Reserve riempiendo una camion intero! :D

Sta di fatto che tutti i don juan sono a casa, e di questo ne sono certo

Modificato da seven

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@seven diciamo che pur di battere cassa lo stato le tenta tutte, questo articolo ci offre una difesa 

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Adesso, dodi75 ha scritto:

@seven diciamo che pur di battere cassa lo stato le tenta tutte, questo articolo ci offre una difesa 

dodi, io son sempre stato tranquillo acquistando in UE e l'ho detto in ogni dove.

Non mi azzardo a comprare fuori della UE, perché è sempre meglio non stuzzicare il can che dorme, e quelli che hanno mostrato bollette di corrieri/dogana in cui si lamentavano che i loro liquidi erano stati fermati, erano, a mia memoria, sia qui che su FB, tutti acquisti fuori della unione europea.

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Adesso, seven ha scritto:

dodi, io son sempre stato tranquillo acquistando in UE e l'ho detto in ogni dove.

Non mi azzardo a comprare fuori della UE, perché è sempre meglio non stuzzicare il can che dorme, e quelli che hanno mostrato bollette di corrieri/dogana in cui si lamentavano che i loro liquidi erano stati fermati, erano, a mia memoria, sia qui che su FB, tutti acquisti fuori della unione europea.

Concordo con te. I guai meglio evitare di cercarseli. Ma sapere come difendersi in casi di sviste non guasta

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1 minuto fa, dodi75 ha scritto:

Concordo con te. I guai meglio evitare di cercarseli. Ma sapere come difendersi in casi di sviste non guasta

Dodi, ho avuto in passato pacchetti fermati dalla dogana: non c'è verso di ragionare o spiegare, a meno di fargli causa e vorrei vedere chi si imbarca in una causa del genere, poi per piccoli pacchetti con piccole cose. Se decidono di bastonarti, ti bastonano. Vogliono i soldi. 12,5$ di una schedina elettronica SS inclusa fermata in dogana. Hanno fatto i conti come piaceva a loro nonostante gli abbia girato la ricevuta paypal, link dell'oggetto etc etc. tra IVA dazio, multa e chi più ne ha più ne metta, mi hanno chiesto quasi 30 euro per poterlo aver il pacchetto, e quando arriva il corriere o il postino, se non cacci i soldi, addio pacco.

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3 minuti fa, seven ha scritto:

Dodi, ho avuto in passato pacchetti fermati dalla dogana: non c'è verso di ragionare o spiegare, a meno di fargli causa e vorrei vedere chi si imbarca in una causa del genere, poi per piccoli pacchetti con piccole cose. Se decidono di bastonarti, ti bastonano. Vogliono i soldi. 12,5$ di una schedina elettronica SS inclusa fermata in dogana. Hanno fatto i conti come piaceva a loro nonostante gli abbia girato la ricevuta paypal, link dell'oggetto etc etc. tra IVA dazio, multa e chi più ne ha più ne metta, mi hanno chiesto quasi 30 euro per poterlo aver il pacchetto, e quando arriva il corriere o il postino, se non cacci i soldi, addio pacco.

Io ti capisco bene, ci lavoro tutti i giorni con la dogana, mi occupo di importazioni in azienda. Riescono a trovare tutti gli appigli possibili ed immaginabili pur di far cassa.

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