vishius17

Siti dove comprare liquidi con nicotina


93 messaggi in questa discussione

19 minuti fa, christiancut ha scritto:

Più che altro bisogna determinare, per un bene acquistato dall'Italia su un sito europeo, qual'è il luogo di conclusione del contratto.

Per il commercio elettronico indiretto (per intenderci quello che si conclude con la cosegna del bene fisico) come luogo di conclusione del contratto è da considerarsi il luogo in cui il bene verrà consegnato.

Di conseguenza, anche acquistando da un sito Croato, il luogo di conclusione del contratto è comunque l'Italia in quanto è lì che verranno consegnati i beni... ergo... sto acquistando comunque nel territorio dello Stato 

Tutto corretto, tranne la conclusione. 

Non puoi affermare stanti quanto detto in precedenza che, per deduzione, l'acquisto viene effettuato nel territorio dello Stato anche se acquistato da un venditore estero. Questa è una forzatura logica bella e buona.  

Il venditore ha una sede legale ed è quindi sottoposto alla legislazione del suo Paese, se la legislazione del Paese del venditore e quella dell'acquirente non "concordano" nel trattare la medesima materia fiscale non è assolutamente detto a priori che prevalga la legislazione dello Stato in cui risiede l'acquirente, o come tu affermi, dove avviene la conclusione del contratto. 

A tal proposito puoi far riferimento a questo articolo (contratto internazionale): 

http://www.newsmercati.com/Article/Archive/index_html?idn=47&ida=2374&idi=-1&idu=-1

e nello specifico: 

"Al fine di ridurre tale incertezza, i redattori della Convenzione di Roma hanno inserito una serie di presunzioni, quale ad esempio quella secondo cui nel contratto di vendita si ritiene che la prestazione caratteristica consista nell’obbligo, da parte del venditore, di consegnare il bene al compratore: di conseguenza, la legge applicabile è quella del venditore."

 

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15 minuti fa, Babilrob ha scritto:

Tutto corretto, tranne la conclusione. 

Non puoi affermare stanti quanto detto in precedenza che, per deduzione, l'acquisto viene effettuato nel territorio dello Stato anche se acquistato da un venditore estero. Questa è una forzatura logica bella e buona.  

Il venditore ha una sede legale ed è quindi sottoposto alla legislazione del suo Paese, se la legislazione del Paese del venditore e quella dell'acquirente non "concordano" nel trattare la medesima materia fiscale non è assolutamente detto a priori che prevalga la legislazione dello Stato in cui risiede l'acquirente, o come tu affermi, dove avviene la conclusione del contratto. 

A tal proposito puoi far riferimento a questo articolo (contratto internazionale): 

http://www.newsmercati.com/Article/Archive/index_html?idn=47&ida=2374&idi=-1&idu=-1

e nello specifico: 

"Al fine di ridurre tale incertezza, i redattori della Convenzione di Roma hanno inserito una serie di presunzioni, quale ad esempio quella secondo cui nel contratto di vendita si ritiene che la prestazione caratteristica consista nell’obbligo, da parte del venditore, di consegnare il bene al compratore: di conseguenza, la legge applicabile è quella del venditore."

 

Peccato che il Regolamento CE n. 44/2001 e il Regolamento (CE) n. 593/2008 affermino esattamente il contrario. Occhio che non stiamo parlando di vero e proprio commercio Internazionale ma all'interno della comunità Europea dove ci sono specifiche norme che regolamentano tali fattispecie.

Detto questo, come giustamente faceva notare @lore6, il panorama di leggi (italiane e comunitarie) è talmente ampio e contradditorio che risulta quasi impossibile affermare con certezza una cosa piuttosto che l'altra senza l'esistenza di specifiche sentenze a riguardo (e anche queste spesso si contraddicono tra di loro).

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Inviato (modificato)

26 minuti fa, christiancut ha scritto:

Peccato che il Regolamento CE n. 44/2001 e il Regolamento (CE) n. 593/2008 affermino esattamente il contrario. Occhio che non stiamo parlando di vero e proprio commercio Internazionale ma all'interno della comunità Europea dove ci sono specifiche norme che regolamentano tali fattispecie.

Detto questo, come giustamente faceva notare @lore6, il panorama di leggi (italiane e comunitarie) è talmente ampio e contradditorio che risulta quasi impossibile affermare con certezza una cosa piuttosto che l'altra senza l'esistenza di specifiche sentenze a riguardo (e anche queste spesso si contraddicono tra di loro).

Dobbiamo essere un attimo più specifici, altrimenti si rischia di far confusione: il Regolamento 593/2008 afferma come tu dici (andando a sostituire in parte la convezione di Roma) che nel caso di acquisto da parte di un "consumatore" residente nel nostro esempio in Italia la legge applicabile che regolamenta il contratto di vendita sia quella italiana, ossia quella di residenza del consumatore (peraltro se il venditore ha residenza in italia o se "dirige la sua attività di vendita verso l'Italia"), ma qui parliamo di tutela dei diritti del consumatore, non di imposizione di sanzioni decise unilateralmente:

(25)

I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.

 

Peraltro...: 

1.   Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

Modificato da Babilrob

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10 minuti fa, Babilrob ha scritto:

Dobbiamo essere un attimo più specifici, altrimenti si rischia di far confusione: il Regolamento 593/2008 afferma come tu dici (andando a sostituire in parte la convezione di Roma) che nel caso di acquisto da parte di un "consumatore" residente nel nostro esempio in Italia la legge applicabile che regolamenta il contratto di vendita sia quella italiana, ossia quella di residenza del consumatore (peraltro se il venditore ha residenza in italia o se "dirige la sua attività di vendita verso l'Italia"), ma qui parliamo di tutela dei diritti del consumatore, non di imposizione di sanzioni decise unilateralmente:

(25)

I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.

 

Peraltro...: 

1.   Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

Quindi vuol dire che se compro in America o in Olanda non sono soggetto alle leggi Italiane? :hum:

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6 minuti fa, christiancut ha scritto:

Quindi vuol dire che se compro in America o in Olanda non sono soggetto alle leggi Italiane? :hum:

Non voglio affatto dire questo. Tu sei soggetto alla legislazione italiana in primis quando vi sia un vuoto normativo a livello comunitario! 

Ti spiego: io ho un e-commerce e importo abitualmente prodotti da Stati Uniti, Cina, Repubblica Ceca, Germania e via dicendo. 

Innanzitutto i miei acquisti vengono sottoposti a una serie di controlli (conformità ecc.) solo se transitano dalla Dogana, in caso contrario (acquisti intracomunitari) non sussiste per me alcun obbligo di verificare alcunché né di dichiarare alcunché poiché all'interno della UE vige la libera circolazione delle merci. Questo cosa significa per l'acquirente (io)? Che non devo preoccuparmi di nessuna trasgressione rispetto alle leggi comunitarie poiché il mio fornitore è assoggettato a queste stesse leggi e se ritengo che il mio fornitore agisca legalmente non ho problemi; caso ben diverso quando l'importazione avviene ad esempio dalla Cina: in quel caso sono io acquirente a dovermi tutelare e a essere passibile di verifiche, controlli e sanzioni se la merce che importo non dovesse rispettare qualche regolamentazione comunitaria. 

Noi, in Italia, dimentichiamo con troppa facilità di essere cittadini della Comunità Europea e non cittadini (solo) italiani. 

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Il 2/5/2018 alle 19:26 , Babilrob ha scritto:

chiarissero la legislazione relativa anche e soprattutto armonizzandola con quanto previsto nell'Unione Europea

Sei sicuro? L'armonia è una bella cosa ma dipende da cosa si armonizza, anche i complotti sono armonici.

Il 2/5/2018 alle 19:26 , Babilrob ha scritto:

eliminassero i vuoti/ambiguità interpretative

Anche questo potrebbe non essere vantaggioso.

Questa situazione di classico casino italiano in mezzo al quale ciascuno, in fondo, fa quel che gli pare potrebbe non essere la situazione peggiore. Una cattiva situazione sì, d'accordo, ma lontana probabilmente dalla peggiore.

Il 2/5/2018 alle 19:26 , Babilrob ha scritto:

farebbero meglio a perseguire i criminali (quelli veri)

Su questo non sono d'accordo, però non vorrei che difendendo la legalità come concetto si pensasse che io difenda una legge sbagliata. Il problema è sempre decidere chi decide chi sono i criminali. Ci sono moltissime persone e condotte che a me danno fastidio ma la maggioranza delle persone considera normali cosicché mi tocca sopportarle perché i miei cari concittadini così decisero. E come accetto che ciò che a me non sembra lecito sia tuttavia permesso, accetto che ciò che mi sembra corretto sia invece vietato. Non parlo di rispettare sempre qualunque legge e neppure di astenersi dal criticarla, però almeno accettare che ci sia questo sì, mi sembra un passo minimo necessario per vivere in una società e la logica necessaria conseguenza è che i criminali veri sono sempre perseguiti perché se il sistema che i miei cari concittadini hanno messo su non li persegue significa che non sono criminali.

13 ore fa, christiancut ha scritto:

Per il commercio elettronico indiretto (per intenderci quello che si conclude con la cosegna del bene fisico) come luogo di conclusione del contratto è da considerarsi il luogo in cui il bene verrà consegnato.

Sei sicuro? Perché io ero convinto del contrario, cioè che il luogo di conclusione del contratto fosse quello del venditore. La mia convinzione deriva anche dal processo di vendita, che è formato da una proposta, un ordine ed infine l'accettazione dell'ordine; l'ultimo passaggio che conclude il contratto avviene nel luogo del venditore.

Anche il luogo dove avviene la consegna è dubbio. Il venditore consegna la merce al corriere che me la porta e lo fa presso il suo magazzino, il prezzo della merce non comprende il trasporto difatti, che si paga a parte. Anni fa, prima che uscissero accordi internazionali specifici, era discusso per la vendita a distanza in Italia (tra venditore ed acquirente italiani) se la vendita avvenisse nel luogo del venditore o dell'acquirente. La discussione assumeva importanza per determinare il foro competente, spesso la spuntava il venditore dichiarando che il trasporto era fatto nell'interesse dell'acquirente e la merce era consegnata all'uscita del megazzino.

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30 minuti fa, lore6 ha scritto:

Sei sicuro? Perché io ero convinto del contrario, cioè che il luogo di conclusione del contratto fosse quello del venditore. La mia convinzione deriva anche dal processo di vendita, che è formato da una proposta, un ordine ed infine l'accettazione dell'ordine; l'ultimo passaggio che conclude il contratto avviene nel luogo del venditore.

Anche il luogo dove avviene la consegna è dubbio. Il venditore consegna la merce al corriere che me la porta e lo fa presso il suo magazzino, il prezzo della merce non comprende il trasporto difatti, che si paga a parte. Anni fa, prima che uscissero accordi internazionali specifici, era discusso per la vendita a distanza in Italia (tra venditore ed acquirente italiani) se la vendita avvenisse nel luogo del venditore o dell'acquirente. La discussione assumeva importanza per determinare il foro competente, spesso la spuntava il venditore dichiarando che il trasporto era fatto nell'interesse dell'acquirente e la merce era consegnata all'uscita del megazzino.

il diritto comunitario dice che se compro un oggetto dalla germania online, tasse e iva vengono pagate nel paese di chi vende - la germania - non nel paese del destinatario - l'itaglia -

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Il 2/5/2018 alle 16:55 , Babilrob ha scritto:

Guarda ti posto questo, leggilo e fammi sapere: 

Com’è noto, l’art. 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, “E’ vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato”. 

Su questa frase ho fatto la mia crociata personale, qui e non solo, quando si parlava che i liquidi con nicotina non potessero essere più venduti online... tutti a dire che mi sbagliavo, che ero passibile di CONTRABBANDO 😂, in quanto continuavo ad acquistare liquidi nicotinati da Uk fregandomene altamente.... ma secondo voi perché tutti i vari store online hanno cambiato sede, fuori dall’Italia, e continuano a spedire liquidi qui? Sono pazzi o sono contrabbandieri?? Cioe.. Eppure è scritto cosi chiaro...NEL territorio dello Stato .. Nel....io amo quel Nel 😀

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16 ore fa, lore6 ha scritto:

Sei sicuro? L'armonia è una bella cosa ma dipende da cosa si armonizza, anche i complotti sono armonici.

Anche questo potrebbe non essere vantaggioso.

Questa situazione di classico casino italiano in mezzo al quale ciascuno, in fondo, fa quel che gli pare potrebbe non essere la situazione peggiore. Una cattiva situazione 

Sei sicuro? Perché io ero convinto del contrario, cioè che il luogo di conclusione del contratto fosse quello del venditore. La mia convinzione deriva anche dal processo di vendita, che è formato da una proposta, un ordine ed infine l'accettazione dell'ordine; l'ultimo passaggio che conclude il contratto avviene nel luogo del venditore.

Anche il luogo dove avviene la consegna è dubbio. Il venditore consegna la merce al corriere che me la porta e lo fa presso il suo magazzino, il prezzo della merce non comprende il trasporto difatti, che si paga a parte. Anni fa, prima che uscissero accordi internazionali specifici, era discusso per la vendita a distanza in Italia (tra venditore ed acquirente italiani) se la vendita avvenisse nel luogo del venditore o dell'acquirente. La discussione assumeva importanza per determinare il foro competente, spesso la spuntava il venditore dichiarando che il trasporto era fatto nell'interesse dell'acquirente e la merce era consegnata all'uscita del megazzino.

Ovviamente non ne sono sicuro ma leggendo un regolamento europeo proprio sul tema del l'individuazione del foro competente, all'articolo 5 che parla dei fori speciali, viene individuata come sede di conclusione del l'obbligazione proprio l'indirizzo di consegna del bene. 

Allego il link per darvene visione 😉

http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/08/ecommerce-individuazione-del-foro-competente

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3 ore fa, christiancut ha scritto:

Ovviamente non ne sono sicuro ma leggendo un regolamento europeo proprio sul tema del l'individuazione del foro competente, all'articolo 5 che parla dei fori speciali, viene individuata come sede di conclusione del l'obbligazione proprio l'indirizzo di consegna del bene. 

Grazie. Sembra che siamo fregati.

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Buonasera a tutti, 🙂

Io ho provato ad acquistare sul sito di Bioaroma il kit per fare 1 L di base 50/50, con nicotina a 18, e 2 L con nicotina a 0, ho speso meno di 60 €, ed è tutto  "fuori tassazione", e vendibile legalmente on-line, perché i singoli VG /PG, e nicotina disciolta in acqua, se non sono miscelati tra loro, sono esclusi dal divieto.Gli aromi si possono ancora acquistare sui siti di svapo, o direttamente dai siti dei produttori (DEA, FlavourArt....), quindi continuare a farsi i liquidi da se è ancora possibile, senza problemi....

A me vengono "maturi" domani i primi liquidi fatti con la suddetta base, poi vi faccio sapere....

 

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14 ore fa, Czar ha scritto:

Buonasera a tutti, 🙂

Io ho provato ad acquistare sul sito di Bioaroma il kit per fare 1 L di base 50/50, con nicotina a 18, e 2 L con nicotina a 0, ho speso meno di 60 €, ed è tutto  "fuori tassazione", e vendibile legalmente on-line, perché i singoli VG /PG, e nicotina disciolta in acqua, se non sono miscelati tra loro, sono esclusi dal divieto.Gli aromi si possono ancora acquistare sui siti di svapo, o direttamente dai siti dei produttori (DEA, FlavourArt....), quindi continuare a farsi i liquidi da se è ancora possibile, senza problemi....

A me vengono "maturi" domani i primi liquidi fatti con la suddetta base, poi vi faccio sapere....

 

Provati stamattina, dopo 10 gg di maturazione, con Aroma "Sophia" DEA, e "Menta crespa" FlavourArt .

Devo dire che dopo averli provati con Nautilus e Berserker, rendono fedelmente l'aroma, senza distorcerlo....

Non ho sentito retrogusti strani...

☺☺☺☺

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Inviato (modificato)

Il 5/5/2018 alle 23:15 , Czar ha scritto:

perché i singoli VG /PG, e nicotina disciolta in acqua, se non sono miscelati tra loro, sono esclusi dal divieto

Io sapevo esattamente il contrario...Cioè che la nicotina allo stato liquido fosse da considerarsi "inalabile" e quindi sempre e comunque passibile di divieto...Peggio ancora se venduta non miscelata a PG/VG.
Se non è così, beh...Facci sapere...

Modificato da ilPeggiore

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51 minuti fa, ilPeggiore ha scritto:

Io sapevo esattamente il contrario...Cioè che la nicotina allo stato liquido fosse da considerarsi "inalabile" e quindi sempre e comunque passibile di divieto...Peggio ancora se venduta non miscelata a PG/VG.
Se non è così, beh...Facci sapere...

La nicotina disciolta in acqua non è inalabile... è quella disciolta in PG VG che è inalabile.

Un'altra nota va posta invece sulla "destinazione d'uso": in pratica se vendo PG, VG e nicotina destinati allo svapo allora rientrano nel divieto. Se invece le vendi per "altri scopi" (vedi ad esempio le fqarmacie che vendono PG e VG oppure i siti di guardinaggio che vendono la nicotina come pesticida) allora sono fuori dal divieto.

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3 ore fa, christiancut ha scritto:

La nicotina disciolta in acqua non è inalabile... è quella disciolta in PG VG che è inalabile.

Un'altra nota va posta invece sulla "destinazione d'uso": in pratica se vendo PG, VG e nicotina destinati allo svapo allora rientrano nel divieto. Se invece le vendi per "altri scopi" (vedi ad esempio le fqarmacie che vendono PG e VG oppure i siti di guardinaggio che vendono la nicotina come pesticida) allora sono fuori dal divieto.

Esattamente...☺

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Cortesemente, qualcuno mi aggiorna brevemente a proposito della nicotina? Avevo fatto scorta prima della tassazione ma è praticamente quasi finita... Lo so che sono solo bocconi da 10ml e non oltre i 18mg, ma a 3 euro e mezzo l'uno ? Shop a prezzi più umani? Devo andare a Cipro?

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@kava Ciao, in questo Topic aggiornato dal buon @Pandakiatto''. c'è la lista dei siti autorizzati

Ultimo post aggiornamento 15 Aprile 2022

Rimossi quasi tutti i post di oggi

 

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1 ora fa, Spider77 ha scritto:

@kava Ciao, in questo Topic aggiornato dal buon @Pandakiatto''. c'è la lista dei siti autorizzati

Ultimo post aggiornamento 15 Aprile 2022

Rimossi quasi tutti i post di oggi

 

Grazie @Spider77 

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