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Gatto1

Cade il divieto per vendita online liquidi senza nicotina


127 messaggi in questa discussione

Svista o meno un divieto senza sanzione è nullo... quindi se riapre la vendita online di liquidi apro la cantina 😀

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Inviato (modificato)

12 minutes ago, accanito said:

hai dimenticato di nominare la dogana 😂 #LADOGANA 

Nell'ultimo mese ho letto e visto una tale quantità di vaccate da far venire i brividi, e non parlo (solo) di questo forum, avvocati laureati con la tessera a punti, negozianti e tabaccai trolleggianti alla massima potenza e chi più ne ha più ne metta...

Speriamo solo che l' "armonizzazione" europea arrivi il più tardi possibile se no, con la manica di cialtroni italici a piede libero che ci ritroviamo, altro che stangata...

 

P.S. nel gran numero di cialtroni sono compresi, fatte le debite, poche, eccezioni, produttori, negozianti, associazioni, etc... etc...

Scusate lo sfogo, torno in modalità read only.

Modificato da eMp
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1 minuto fa, eMp ha scritto:

P.S. nel gran numero di cialtroni sono compresi, fatte le debite, poche eccezioni, produttori, negozianti, associazioni, etc... etc..

Ma va davvero ?  :ok

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34 minuti fa, Kremmerz ha scritto:

No, credo invece che sia una notizia, infatti un decreto attuativo non può sanare una norma imperfetta. Occorre un provvedimento di dignità superiore od uguale.

Ma la "norma" superiore è già scritta : parla di divieto di vendita a distanza di liquidi contenenti o meno nicotina.

" È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato . "

E AAMS a questo farà riferimento.

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Sì e la TPD la buttiamo nel cesso insieme ad una valangata di leggi comunitarie

Meglio che smetto di scrivere, se no mi faccio bannare

 

 

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Piu che i vantaggi che puo portare direttamente questa "svista" , che poi non esistono come hanno ricordato in questo 3d (fai da te docet) , si sottolinea ancora di piu invece l'incapacita di chi concepisce il tutto a montecitorio o palazzo madama , sceglietelo voi, in ogni caso se ce ne fosse stato bisogno.

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35 minuti fa, Gatto1 ha scritto:

Vi faccio una domanda , è stata una svista  ( tanto nessuno se ne accorge )

o è stata fatta incompleta e confusionaria apposta ( che tanto gli italiani si bevono tutto )

nessuna delle due

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4 minuti fa, paperboy ha scritto:

nessuna delle due

Tiri il sasso e nascondi la mano? 😉

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2 minuti fa, LucianoC ha scritto:

Tiri il sasso e nascondi la mano? 😉

raga la notizia è una non notizia. l'oscuramento dei siti è stato disposto a novembre con 6 mesi di ritardo dall'entrata in vigore della TPD, per questo nuovo decreto ci sarà un nuovo regolamento aams che è previsto a marzo. sono due provvedimenti indipendenti e lo sono sempre stati, adesso che se n'è accorto sigmagazine dobbiamo gridare allo scoop?

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ma poi a parte vaporoso i liquidi senza nicotina mica erano disponibili su molti siti ? 

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5 ore fa, orostar ha scritto:

Ma la "norma" superiore è già scritta : parla di divieto di vendita a distanza di liquidi contenenti o meno nicotina.

" È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato . "

E AAMS a questo farà riferimento.

Si ma la sanzione che dovrebbe essere individuata poi non esiste per i liquidi senza nicotina. Quindi è come se implicitamente non vi sia alcun divieto

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17 minuti fa, Svapocoso ha scritto:

Si ma la sanzione che dovrebbe essere individuata poi non esiste per i liquidi senza nicotina. Quindi è come se implicitamente non vi sia alcun divieto

Confesso di non essere un cultore della materia giuridica, quindi potresti aver ragione.
Ma sono cosciente che siamo in Italia dove è possibile tutto e il contrario di tutto. Purtroppo.
Stiamo "navigando" a vista . Ed è sconcertante.

 

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Inviato (modificato)

Madre mia! Quanta superficialità!

Il comma che pone il divieto (secondo me in che termini, su quali prodotti etc. ho scritto a lungo in altro post) è il numero 11 dell'art. 21 del d.lgs. (decreto legislativo) 6/2016.

Il comma 12 non pone tecnicamente una sanzione, bensì più propriamente una misura di prevenzione alla reiterazione di un comportamento illecito (il c.d. oscuramento del sito).

Le sanzioni sono poste dal successivo art. 25 (sempre del d.lgs. 6/2016).

In particolare il comma 3 prevede:

" Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati...che vendono a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00...Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore...che vende a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00."

Orbene prima di fare proclami sensazionalistici io mi porrei almeno due dubbi:

  1. se l'oscuramento non è una sanzione in senso stretto trova applicazione il principio di legalità dettato in materia di sanzioni amministrative (art. 1 legge 689/1981 a mente del quale " Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.")?
  2. il fatto che il comma 3 dell'art. 25 richiami espressamente la violazione dell'articolo 21, comma 11, soddisfa il principio di legalità? Quindi a prescindere dalla fuorviante indicazione del "contenitore di liquido di ricarica" (che secondo le definizioni contenute nello stesso d.lgs. 6/2016 riguarda solo i liquidi nicotinici) la sanzione si applica anche alla vendita di prodotti senza nicotina?

Il tutto tenendo presente che secondo le definizioni dello stesso d.lgs. 6/2016 "vendite a distanza transfrontaliere: vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita."

P.S. tra l'altro per il diritto civile il contratto di vendita sarebbe comunque nullo.

Modificato da lotsogrigio

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9 minuti fa, lotsogrigio ha scritto:

Madre mia! Quanta superficialità!

 

Ai posteri l'ardua sentenza.
Io di giurisprudenza ne so quanto Pinocchio possa saperne di medicina.
Posso solo pensare che se hanno concepito qualcosa faranno di tutto per ...attuarlo.
Mi auguro che tu abbia ragione...che dirti.
Ma del senno di poi...se non erro son pieni le fosse.
 

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2 minuti fa, orostar ha scritto:

Ai posteri l'ardua sentenza.
Io di giurisprudenza ne so quanto Pinocchio possa saperne di medicina.
Posso solo pensare che se hanno concepito qualcosa faranno di tutto per ...attuarlo.
Mi auguro che tu abbia ragione...che dirti.
Ma del senno di poi...se non erro son pieni le fosse.
 

Devo essermi espresso male, la critica di superficialità era al contenuto dell'articolo che proclama la caduta di un divieto senza accertarsi effettivamente che sia così.

Io, a prescindere dal contenuto del divieto, non penso proprio che non trovino applicazione le salate sanzioni previste dall'art. 25.

Il diritto è il mio lavoro quotidiano.

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dai la cera, togli la cera

 

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Ciao a tutti raga

Ma quindi le persone come me, che non hanno nicotina a casa come possono fare per comprare la nicotina per fare sti dannati liquidi a casa? Ahah 

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10 minuti fa, Bolo97 ha scritto:

Ciao a tutti raga

Ma quindi le persone come me, che non hanno nicotina a casa come possono fare per comprare la nicotina per fare sti dannati liquidi a casa? Ahah 

compri in uno shop UE

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1 hour ago, lotsogrigio said:

Devo essermi espresso male, la critica di superficialità era al contenuto dell'articolo che proclama la caduta di un divieto senza accertarsi effettivamente che sia così.

Io, a prescindere dal contenuto del divieto, non penso proprio che non trovino applicazione le salate sanzioni previste dall'art. 25.

Il diritto è il mio lavoro quotidiano.

Ed infatti gli shop italiani (e sottolineo italiani) sono, tecnicamente e giuridicamente parlando, con le chiappe sovraesposte se continuano a vendere online liquidi pronti per ecig (e sottolineo "liquidi pronti per ecig") a zero. Se poi si fidano "solo" delle chiacchiere da bar dello pseudo magazine, affari loro.

Ad onor del vero l'altro articolo del fantastico periodico sulla percentuale di diluizione per discriminare un aroma da un liquido pronto è invece una sonora scemata.

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7 ore fa, Skywalker ha scritto:

Come dicevo, in molti 3d, per noi che comperiamo on line non cambia niente.

Io ho 500 ml di liquido a nico 36 e quando finirà comprero altri 500 ml di liquido nicotinizzato, aromi, PG/VG senza essere intercettato dai servizzi segreti, l'esercito, la polizia di stato o FBI, aspetta, l'FBI non si occupa di importazione illegale di glicerolo, peccato

:devil

Sei impazzito potrebbero farti fare la fine di Bin Laden non senti già i Black Hawk sopra casa tua 😂😂😂😂😂😂😂

 

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14 ore fa, paperboy ha scritto:

compri in uno shop UE

Fino a quando te lo lasciano fare .... :D

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E sulla marijuana legale ed è in vendita nelle tabaccherie, nessun divieto online, nessuna imposta di consumo, nada...........

http://www.sanremonews.it/2018/01/13/mobile/leggi-notizia/argomenti/imperia-golfo-dianese/articolo/a-diano-marina-e-arrivata-la-marijuana-legale-ed-e-in-vendita-nelle-tabaccherie-1.html

in tabaccheria si può vendere di tutto...............a quando pizza e birra...........:lol:

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2 minuti fa, Vale63 ha scritto:

E sulla marijuana legale ed è in vendita nelle tabaccherie

va detto.... che fa schifo

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E va detto pure che se le FdO vi beccano per strada con un paio di scatoline del suddetto prodotto sono obbligate ad arrestarvi. Niente paura però, dopo l'analisi di laboratorio (che costa soldini/oni allo stato :muro:) vi rimettono a piede libero. :|

Stanno facendo passare il concetto che farsi le "canne light" sia diventato legale. Ma non è così

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E che me ne faccio liquido a zero? Tanto vale farsi un aereosol 😂

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