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Avoria adegua/oscura il catalogo liquidi per l'italia?


146 messaggi in questa discussione

12 minuti fa, Scabros ha scritto:

Si potrebbe leggere anche come chi acquista entro il territorio statale, quindi si escluderebbero gli shop europei, che hanno sede ovviamente all'estero. Comunque hanno creato il sito avoria-world.de dal quale, in teoria é possibile comprare aromi e basi in quanto non dichiarate ad uso svapo. Per finire, la famosa nicotina non é sottoposta ad accisa o monopolio ma solo ad imposta ad uso, che viene assolta dal venditore nel proprio paese di appartenenza quindi, sempre in teoria, nulla di sbagliato nell'acquisto. @paperboy Correggimi se sbaglio.

corretto, il territorio dello stato è inteso lo stato di chi vende, in pratica vale per tutti i prodotti accisa e non: per sapere qual'è lo stato di appartenenza basterebbe sapere l'iva di quale paese stai pagando. 

per i prodotti sotto accisa sarà sempre italiana (vedi alchool)

per tutti gli altri sarà l'iva di chi vende 

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1 ora fa, orostar ha scritto:

Temo però che non sia così : l'interpretazione giusta, a mio avviso, purtroppo, è "consumatori che acquistono - sul territorio italiano".

Se seguissimo il codice civile, il luogo della vendita è quello dove avviene l'ultima fase del contratto che è composto dalle fasi: proposta al pubblico, adesione alla proposta ovvero ordine, accettazione dell'ordine. Siccome l'ultima spetta al venditore il luogo della vendita sarebbe la località del venditore. Però in sede transnazionale il codice civile non vale; le convenzioni internazionali credo che dicano più o meno la stessa cosa del codice civile però in Europa non valgono nemmeno quelle perché c'è una convenzione apposita per la quale il luogo della vendita è quello dove si applica l'IVA, che dipende dal volume che il venditore consegna in un determinato paese. Questo complica ulteriormente la questione, a mio avviso a nostro favore: non credo proprio che dovrei impegnarmi a conoscere il fatturato del venditore per stabilire il luogo della vendita, e difatti è a lui che è vietato vendere in Italia, non a me comprarci.

Comunque l'articolo è letteralmente un'imbecillaggine, vieta la vendita transfrontaliera in Italia che era già vietata dalla definizione.

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16 minuti fa, lore6 ha scritto:

Se seguissimo il codice civile, il luogo della vendita è quello dove avviene l'ultima fase del contratto che è composto dalle fasi: proposta al pubblico, adesione alla proposta ovvero ordine, accettazione dell'ordine. Siccome l'ultima spetta al venditore il luogo della vendita sarebbe la località del venditore. Però in sede transnazionale il codice civile non vale; le convenzioni internazionali credo che dicano più o meno la stessa cosa del codice civile però in Europa non valgono nemmeno quelle perché c'è una convenzione apposita per la quale il luogo della vendita è quello dove si applica l'IVA, che dipende dal volume che il venditore consegna in un determinato paese. Questo complica ulteriormente la questione, a mio avviso a nostro favore: non credo proprio che dovrei impegnarmi a conoscere il fatturato del venditore per stabilire il luogo della vendita, e difatti è a lui che è vietato vendere in Italia, non a me comprarci.

Comunque l'articolo è letteralmente un'imbecillaggine, vieta la vendita transfrontaliera in Italia che era già vietata dalla definizione.

adesso basta che dici 42 e hai risposto veramente a tutto.

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1 ora fa, lore6 ha scritto:

Se seguissimo il codice civile, il luogo della vendita è quello dove avviene l'ultima fase del contratto che è composto dalle fasi: proposta al pubblico, adesione alla proposta ovvero ordine, accettazione dell'ordine. Siccome l'ultima spetta al venditore il luogo della vendita sarebbe la località del venditore. Però in sede transnazionale il codice civile non vale; le convenzioni internazionali credo che dicano più o meno la stessa cosa del codice civile però in Europa non valgono nemmeno quelle perché c'è una convenzione apposita per la quale il luogo della vendita è quello dove si applica l'IVA, che dipende dal volume che il venditore consegna in un determinato paese. Questo complica ulteriormente la questione, a mio avviso a nostro favore: non credo proprio che dovrei impegnarmi a conoscere il fatturato del venditore per stabilire il luogo della vendita, e difatti è a lui che è vietato vendere in Italia, non a me comprarci.

Comunque l'articolo è letteralmente un'imbecillaggine, vieta la vendita transfrontaliera in Italia che era già vietata dalla definizione.

Guarda in cuor mio ( come nel cuore di tutti, immagino ) spero che tu abbia ragione.
Purtroppo proprio stasera, in una discussione tra amici , tra cui un legale ...di lunga esperienza, mi hanno ribadito che le mie paure erano fondatissime...e mi è stato fatto notare ( vedi sito aams ) che già ci sono siti oscurati.
Se il tuo ragionamento  fosse valido ( e lo spero ancora ) non dovrebbero oscurare i siti esteri.
L'avvocato ( spero si sia rimbambito data ...l'età ! ) in pratica mi diceva che la dicitura significa , nell'interpretazione , ai cittadini italiani residenti in Italia è fatto divieto di acquistare , per il semplice fatto che sei su territorio nazionale italiano dove è tassativamente vietato.
Se sei italiano, ma sei in Spagna , puoi acquistarlo. Se sei sul territorio nazionale , no.

Quando aams decise di oscurare i siti di scommesse non in regola con quelle italiane...impiegò un po di tempo , ma alla fine il "lavoro sporco" è stato completato.

L'avvocato ( che spero sempre sia rimbambito ) mi suggeriva che sicuramente l'emandamento è stato sotto dettatura , poichè parla genericamente di liquidi destinati all'inalazione, quindi qualunque liquido ( VG , PG o comunque contenente nicotina, tipo l'acqua ) non sottoposto a denaturazione che la renderebbe inutilizzabile allo svapo.
In effetti leggendo il testo ..."...dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina...".

Ora , ironicamente, provo a immaginarmi il funzionamento di tutti gli apparecchi aerosol !!!
Magari il farmacista dirà al cliente che compra l'apparecchio ...si ma il liquido devi comprarlo dal tabaccaio !!!

2 ore fa, Scabros ha scritto:

Si potrebbe leggere anche come chi acquista entro il territorio statale, quindi si escluderebbero gli shop europei, che hanno sede ovviamente all'estero. Comunque hanno creato il sito avoria-world.de dal quale, in teoria é possibile comprare aromi e basi in quanto non dichiarate ad uso svapo. Per finire, la famosa nicotina non é sottoposta ad accisa o monopolio ma solo ad imposta ad uso, che viene assolta dal venditore nel proprio paese di appartenenza quindi, sempre in teoria, nulla di sbagliato nell'acquisto. @paperboy Correggimi se sbaglio.

Guarda corregerti sarebbe impossibile...anche perchè il cuore va nel senso da te indicato.
E' vero che sono un pessimista nato , ma temo che la realtà sia abbastanza diversa. Speriamo di no.

Chi ha proposto la legge sa bene ( perlomeno chi l'ha dettata ! ) che esistono shop oltre i confini sui quali la legge italiana non ha giurisdizione.
Ed ecco che allora li oscura sottolineando che ".è vietata la vendita ....ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato."

Ovvio che in linea di massima la responsabilità è del venditore ma ...basta leggere questo : "...Le disposizioni di cui agli articoli 291 bis, ter e quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio..."
Provate a leggere il Decreto del PR del 1973 e capirete ...

Sob !

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18 minuti fa, orostar ha scritto:

( VG , PG o comunque contenente nicotina, tipo l'acqua )

In questo ti sbagli, l'acqua non viene vaporizzata dalle sigarette elettroniche e pertanto sfugge alla definizione di liquido da inalazione. Diversi sono gli apparecchi elettromedicali areosol che hanno un sistema ad ultrasuoni che è in grado di fare vaporizzare anche l'acqua. A sostegno di quanto dico posso citare il caso della Blendfeel, credo che fu la prima ditta in Italia a disciogliere nicotina nell'acqua, il motivo di tale trovata era proprio quello di eludere la tassa su i liquidi da inalazione e di scavalcare i limite di concentrazione imposta dalla TPD di 20mg per ml per massimo 10ml, i competitor della Blendfeel allertarono la guardia di finanza che prontamente fece un controllo allo stabilimento e dopo tutti i test del caso la finanza diede ragione a Blendfeel, infatti il prodotto una volta inserito nelle sigarette elettroniche non produce alcun vapore e per tanto non può essere venduto come liquido da inalazione ma semplicemente come nicotina liquida per gli usi consentiti dalla legge.

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12 ore fa, orostar ha scritto:

 

Ed ecco che allora li oscura sottolineando che ".è vietata la vendita ....ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato."

 

Interessante la frase.......quindi se un consumatore acquista non nel territorio dello stato puo farlo....cioe e' vero anche il contrario

Art.101 TFUE

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

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@riky975 il termine esatto è restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri

indovinello: dove ho copiato la parte qua sotto?

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto di uno Stato membro di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni, applicabili a tutti i prodotti immessi sul suo mercato, in relazione alla standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, ove sia giustificato da motivi di salute pubblica, tenendo conto dell’alto livello di protezione della salute umana conseguito attraverso la presente direttiva. Tali misure devono essere proporzionate e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Tali misure sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione.

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12 ore fa, maxpala ha scritto:

In questo ti sbagli, l'acqua non viene vaporizzata dalle sigarette elettroniche e pertanto sfugge alla definizione di liquido da inalazione. Diversi sono gli apparecchi elettromedicali areosol che hanno un sistema ad ultrasuoni che è in grado di fare vaporizzare anche l'acqua. A sostegno di quanto dico posso citare il caso della Blendfeel, credo che fu la prima ditta in Italia a disciogliere nicotina nell'acqua, il motivo di tale trovata era proprio quello di eludere la tassa su i liquidi da inalazione e di scavalcare i limite di concentrazione imposta dalla TPD di 20mg per ml per massimo 10ml, i competitor della Blendfeel allertarono la guardia di finanza che prontamente fece un controllo allo stabilimento e dopo tutti i test del caso la finanza diede ragione a Blendfeel, infatti il prodotto una volta inserito nelle sigarette elettroniche non produce alcun vapore e per tanto non può essere venduto come liquido da inalazione ma semplicemente come nicotina liquida per gli usi consentiti dalla legge.

In Blendfeel la Gdf ci è andata a Settembre 2017 ....la nuova legge è entrata in vigore dal 1° gennaio.
Io sarei in festa se la Blendfeel avessero ragione.
Aspettiamo i decreti attuativi di aams previsti entro il 31 marzo.

40 minuti fa, riky975 ha scritto:

Interessante la frase.......quindi se un consumatore acquista non nel territorio dello stato puo farlo....cioe e' vero anche il contrario

Art.101 TFUE

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Ok.
Quindi coloro che hanno scritto la legge sarebbero degli "asini" !

Dimentichi che all'interno dello Stato , lo stesso può imporre accise e tasse di consumo senza alterare o contravvenire a quanto dici.
Della serie : in Italia lo Stato non vuole che circoli "liquido" da inalazione senza che si sia pagata la tassa , ovvero non vuole che si acquisti online.

Comunque se aams si appresta a oscurare siti ...vuol dire che possono farlo.
Legalmente parlo.
Altrimenti non poteva oscurare i siti di giochi a distanza non autorizzati da aams !
 

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13 ore fa, orostar ha scritto:

Se il tuo ragionamento  fosse valido ( e lo spero ancora ) non dovrebbero oscurare i siti esteri.

Come dicevo altrove, che lo facciano non garantisce che possano e che non possano farlo non garantisce che si astengano. L'amico avvocato saprà darti ragguagli sulle particolarità dell'azione amministrativa, che essendo sottoposta soltanto alla legge subisce un controllo ex post eventuale da parte della magistratura (se richiesta dagli interessati) ma è operante fintanto che non venga annullata.

13 ore fa, orostar ha scritto:

L'avvocato ( spero si sia rimbambito data ...l'età ! ) in pratica mi diceva che la dicitura significa , nell'interpretazione , ai cittadini italiani residenti in Italia è fatto divieto di acquistare

L'interpretazione è ragionevole, adesso dal momento che è stato ampliata la fattispecie del contrabbando, però non è del tutto limpida e univoca perché letteralmente il divieto è diretto all'azienda straniera, peraltro in palese difetto di giurisdizione. Sto leggendo i post in ordine ed ora che rispondo non ho ancora letto i successivi tra i quali ne immagino uno di @paperboy che fa i fuochi d'artificio in ritardo (su questo particolare punto è un po' meno elastico di me).

13 ore fa, orostar ha scritto:

L'avvocato ( che spero sempre sia rimbambito )

[...]

In effetti leggendo il testo ..."...dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina...".

Non è rimbambito, soltanto conosce poco l'argomento. La corte costituzionale, nel confermare la legittimità della legge, è comunque intervenuta indicando l'interpretazione conforme alla costituzione, che è la destinazione d'uso data dal produttore. Non rileva quindi che sia utilizzabile per lo svapo, è rilevante che sia apposita per lo svapo. Diversamente interpretata la legge violerebbe la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali. In questo modo va interpretato "da inalazione", cioè apposito per inalazione.

6 minuti fa, paperboy ha scritto:

non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

A parte farti i dovuti complimenti e ringraziamenti per la conoscenza del diritto comunitario (che è un pochino peggio di quello italiano) bisogna però avvertire chi legge di non illudersi troppo, perché se è vero che queste norme si possono sfruttare a nostro favore è anche vero però che sono fatte per garantire le imprese, non i consumatori.

 

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1 ora fa, orostar ha scritto:

In Blendfeel la Gdf ci è andata a Settembre 2017 ....la nuova legge è entrata in vigore dal 1° gennaio.
Io sarei in festa se la Blendfeel avessero ragione.
Aspettiamo i decreti attuativi di aams previsti entro il 31 marzo.

Ok.
Quindi coloro che hanno scritto la legge sarebbero degli "asini" !

Dimentichi che all'interno dello Stato , lo stesso può imporre accise e tasse di consumo senza alterare o contravvenire a quanto dici.
Della serie : in Italia lo Stato non vuole che circoli "liquido" da inalazione senza che si sia pagata la tassa , ovvero non vuole che si acquisti online.

Comunque se aams si appresta a oscurare siti ...vuol dire che possono farlo.
Legalmente parlo.
Altrimenti non poteva oscurare i siti di giochi a distanza non autorizzati da aams !
 

Aams oscura i siti che offrono liquidi con nicotina non conformi alla tpd da quanto ne so

1 ora fa, orostar ha scritto:

 

Ok.
Quindi coloro che hanno scritto la legge sarebbero degli "asini" !

Dimentichi che all'interno dello Stato , lo stesso può imporre accise e tasse di consumo senza alterare o contravvenire a quanto dici.
Della serie : in Italia lo Stato non vuole che circoli "liquido" da inalazione senza che si sia pagata la tassa , ovvero non vuole che si acquisti online.

Comunque se aams si appresta a oscurare siti ...vuol dire che possono farlo.
Legalmente parlo.
Altrimenti non poteva oscurare i siti di giochi a distanza non autorizzati da aams !
 

Ci mancherebbe altro, non ho mai paragonato chi fa le leggi a quelli che tu descrivi, cerco solo di capire a questo punto, e credimi non e' qualunquismo politico, che senso ha l'europa se poi alla fine ogni stato si fa i fattacci suoi e invoca l'europa solo quando torna comodo dire " eh ma ce lo chiede l'europa"......

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1 ora fa, paperboy ha scritto:

@riky975 il termine esatto è restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri

indovinello: dove ho copiato la parte qua sotto?

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto di uno Stato membro di mantenere o introdurre ulteriori disposizioni, applicabili a tutti i prodotti immessi sul suo mercato, in relazione alla standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, ove sia giustificato da motivi di salute pubblica, tenendo conto dell’alto livello di protezione della salute umana conseguito attraverso la presente direttiva. Tali misure devono essere proporzionate e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Tali misure sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione.

Direttiva 2014/40/UE ovvero direttiva tpd, art 24 comma 2..... articolo denominato appunto "libera circolazione", non trovo pero il corrispondente articolo nella legge di recepimento nr 6 del 12/1/2016

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Inviato (modificato)

12 minuti fa, riky975 ha scritto:

Direttiva 2014/40/UE ovvero direttiva tpd, art 24 comma 2..... articolo denominato appunto "libera circolazione", non trovo pero il corrispondente articolo nella legge di recepimento nr 6 del 12/1/2016

il recepimento italiano non deve essere in contrasto, e infatti ad una lettura attenta non lo è. cmq complimenti ;)

e cmq ti ringrazio di avermelo fatto rileggere perchè c'è scritta una cosa mooooolto interessante

Cita

 

1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 10-bis, al primo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalita' diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE.».

 

 

Modificato da paperboy

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25 minuti fa, paperboy ha scritto:

il recepimento italiano non deve essere in contrasto, e infatti ad una lettura attenta non lo è. cmq complimenti ;)

e cmq ti ringrazio di avermelo fatto rileggere perchè c'è scritta una cosa mooooolto interessante

 

Si infatti da quello che ne so uno stato puo non recepire in toto una direttiva a patto che non sia in contrasto con essa.... sempre da quello che capisco io, che sono un elettronico e non un legale, in contrasto ad una prima lettura lo e' l'attuale art.62 quarter della 504/1995, testo unico accise, tu che ne pensi paperboy?

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1 ora fa, riky975 ha scritto:

Aams oscura i siti che offrono liquidi con nicotina non conformi alla tpd da quanto ne so

Ci mancherebbe altro, non ho mai paragonato chi fa le leggi a quelli che tu descrivi, cerco solo di capire a questo punto, e credimi non e' qualunquismo politico, che senso ha l'europa se poi alla fine ogni stato si fa i fattacci suoi e invoca l'europa solo quando torna comodo dire " eh ma ce lo chiede l'europa"......

Noi poveri mortali , purtroppo, possiamo fare solo congetture e...sperare.
Invocare l'Europa ?
:)

Personalmente, opinione mia personale intendiamoci, credo che la vera Europa non verrà fuori nemmeno nella generazione successiva a quella dei nostri figli.
Quella Europa che i nostri padri hanno sognato, che noi abbiamo sognato : quegli Stati Uniti d'Europa con leggi federali ( sensate ), con tribunali federali , polizia federale, esercito comune con libera circolazione di uomini, idee , merci.
Mi dispiace davvero aver vissuto lo sfacelo di oggi ...mai l'avrei immaginato , anche se i sintomi già c'erano.

Speriamo nella prossima generazione....

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5 minuti fa, riky975 ha scritto:

Si infatti da quello che ne so uno stato puo non recepire in toto una direttiva a patto che non sia in contrasto con essa.... sempre da quello che capisco io, che sono un elettronico e non un legale, in contrasto ad una prima lettura lo e' l'attuale art.62 quarter della 504/1995, testo unico accise, tu che ne pensi paperboy?

l'imposta di consumo può essere messa sui prodotti con e senza accisa, non va in contrasto finche l'imposta di consumo non si comporta da accisa. ad oggi aams lo esclude.

lo stralcio che ho riportato riguarda SOLO i prodotti del tabacco. nella tpd gli unici prodotti non del tabacco sono le sigarette elettroniche e i vaporizzatori d'erba per i quali c'è riportato il solito divieto senza la specifica dei tabacchi lavorati.

ti faccio una domanda: "se tolgono la franchigia sulle sigarette normali quando viaggi in aeroporto quante stecche di sigarette potresti portare?"

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Adesso, orostar ha scritto:

Noi poveri mortali , purtroppo, possiamo fare solo congetture e...sperare.
Invocare l'Europa ?
:)

Personalmente, opinione mia personale intendiamoci, credo che la vera Europa non verrà fuori nemmeno nella generazione successiva a quella dei nostri figli.
Quella Europa che i nostri padri hanno sognato, che noi abbiamo sognato : quegli Stati Uniti d'Europa con leggi federali ( sensate ), con tribunali federali , polizia federale, esercito comune con libera circolazione di uomini, idee , merci.
Mi dispiace davvero aver vissuto lo sfacelo di oggi ...mai l'avrei immaginato , anche se i sintomi già c'erano.

Speriamo nella prossima generazione....

La mia era una sterile polemica in quanto ero un convinto europeista ma negli ultimi anni mi sono molto ricreduto perche, come prima ho scritto, non capisco a cosa serve un carrozzone del genere se poi alla fine ogni stato si fa gli stramaledetti cavolacci suoi e paga sanzioni da procedure di infrazione invece di fare le cose a modo subito....... cioe il perche lo so benissimo ma entriamo in un discorso troppo articolato e molto OT

10 minuti fa, paperboy ha scritto:

l'imposta di consumo può essere messa sui prodotti con e senza accisa, non va in contrasto finche l'imposta di consumo non si comporta da accisa. ad oggi aams lo esclude.

lo stralcio che ho riportato riguarda SOLO i prodotti del tabacco. nella tpd gli unici prodotti non del tabacco sono le sigarette elettroniche e i vaporizzatori d'erba per i quali c'è riportato il solito divieto senza la specifica dei tabacchi lavorati.

ti faccio una domanda: "se tolgono la franchigia sulle sigarette normali quando viaggi in aeroporto quante stecche di sigarette potresti portare?"

Cosi mi metti in crisi:))....... guarda di sicuro non so risponderti pero tempo fa leggevo un articolo a riguardo. Diceva che a parte le 800 sigarette come franchigia se per caso se ne hanno di piu devono comunque essere valutati tutti gli elementi di prova e l'articolo parlava di un caso simile dove la corte di giustizia europea ha condannato per inadempimento la repubblica francese. In teoria provo a buttarla li, se non vi e ' franchigia non hai il limite, l'accisa la versi nello stato membro dove le acquisti perche le hai tu al seguito e non sono spedite, quindi a questo punto dico nessun limite a patto che siano per uso personale in quanto sono legalmente acquistate e non di contrabbando per cui la legge sulle sanzioni per contrabbando non trova applicazione. Oh sia chiaro, sono andato a caso......

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2 ore fa, riky975 ha scritto:

sia chiaro, sono andato a caso......

e direi che c'hai preso, le sigarette che compri all'estero non sono di contrabbando perchè ci paghi le tasse del paese di provenienza.

le sigarette di contrabbando sono quelle che eludono i controlli.

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8 minuti fa, paperboy ha scritto:

 

le sigarette di contrabbando sono quelle che eludono i controlli.

Cosi come le " sostanze liquide da inalazione contenenti o meno nicotina"........se sono acquistate pagando le tasse nel paese di provenienza non c'azzeccano niente con il contrabbando, tantomeno se sono liquidi per cosmetici con aromi alimentari

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Inviato (modificato)

4 minuti fa, riky975 ha scritto:

Cosi come le " sostanze liquide da inalazione contenenti o meno nicotina"........se sono acquistate pagando le tasse nel paese di provenienza non c'azzeccano niente con il contrabbando, tantomeno se sono liquidi per cosmetici con aromi alimentari

vi esorto a non trattare l'argomento barrato, M.Bison dobbiamo ancora affrontarlo, adesso stiamo combattendo contro dhalsim.

e cmq tornando al discorso contrabbando, per le sigarette hai l'obbligo di denunciarle (quando tornavo dall'estero le sventolavo al doganiere, presumo andasse bene lo stesso) in quanto sono sotto accisa. non hai lo stesso obbligo per tutto il resto dei prodotti, quindi come riusciresti a eludere i controlli che non ci sono?

Modificato da paperboy

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rileggendo la sentenza della corte costituzionale ho notato un particolare che alla leggera mi era sfuggito, ovvero le parole usate dal relatore riferite allo scopo dell'imposta......

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sostanzialmente dice che i liquidi che NON dovrebbero essere tassati sono quelli CON nicotina.

qui le associazioni hanno chiesto l'introduzione in regime di accisa:

5.1.– Secondo la difesa delle parti private, quanto già affermato dalla sentenza n. 83 del 2015 precluderebbe non solo una tassazione ad valorem del bene complessivamente considerato, ma anche e proprio il fatto di assoggettare ad accisa liquidi aromatizzati (o basi neutre) solo perché ritenuti merceologicamente idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati. Il regime di accisa troverebbe giustificazione solo per il consumo di nicotina o di tabacco propriamente inteso. Inoltre, l’accisa, allorché riferita ad un prodotto liquido, dovrebbe essere calcolata ed applicata solo sulla componente di prodotto sul quale si appunta il giudizio di disvalore dell’ordinamento giuridico o il cui uso si intende reprimere o scoraggiare, come avviene per le bevande alcoliche, e non quindi sull’intero volume di prodotto (art. 32 del d.lgs. 504 del 1995).

Invece, l’accisa verrebbe determinata dall’art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, non già sui millilitri di nicotina presenti nel liquido, ma sull’intero volume dei liquidi vaporizzabili, con la conseguenza abnorme di finire per applicare l’accisa su componenti aromatiche e basi neutre che sono prodotti largamente impiegati nell’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare, liberamente acquistabili sul mercato senza essere gravati da accisa.

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Se non è stato gia inserito, in questo caso cancellate pure l'intervento, questo potrebbe essere importante:

Aise, nuova associazione di scopo a difesa di negozianti e vaper

https://www.sigmagazine.it/2018/01/aise/

Forse potrebbero rispondere a tutti i dubbi che abbiamo in merito agli acquisti

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17 minuti fa, NaSaN ha scritto:

Se non è stato gia inserito, in questo caso cancellate pure l'intervento, questo potrebbe essere importante:

Aise, nuova associazione di scopo a difesa di negozianti e vaper

https://www.sigmagazine.it/2018/01/aise/

Forse potrebbero rispondere a tutti i dubbi che abbiamo in merito agli acquisti

l'avvocato di aise è quello che ha scritto il fanta articolo sulla tassazione degli aromi

 

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10 minuti fa, paperboy ha scritto:

l'avvocato di aise è quello che ha scritto il fanta articolo sulla tassazione degli aromi

 

C'è molta confusione.
Tantissima.
Un negozio che conosco sta cercando di fare fuori tutti gli aromi.
Molti shop online con offerte e sconti stanno cercando di fare la stessa cosa.
Che noia però !
Non si capisce un piffero.

Poi magari tra due mesi ti arriva Salvini e toglie la tassa sui liquidi ...e ci ritroveremo scorte per 4 o 5 anni !!!

:D

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