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Riformulato emendamento Rotta, cancellata abrogazione Vicari


4 messaggi in questa discussione

di Stefano Caliciuri

Ieri era stato dichiarato inammissibile. Poi è stato sottoposto a ricorso e riscritto. Oggi ricompare nella lista degli emendamenti che potrebbero essere segnalati dai gruppi. L’emendamento Rotta-Boccadutri-Barbanti (Pd) è stato privato della parte iniziale che abrogava l’articolo 19 quinquies del decreto fiscale, il cosiddetto emendamento Vicari. Così rimanendo le cose, l’emendamento tratta soltanto la parte fiscale (sconto tassa aumentato del 50 per cento) e dilazione debito pregresso delle aziende. Secondo il legislativo del partito democratico, la prima scrittura aveva dei problemi di copertura. Cosa che invece non ha se si evita di abrogare l’articolo 19 quinquies.
Da quanto è dato intuire, quindi, se variazioni ci saranno nel testo di legge di bilancio a prescindere da quali emendamenti possano essere eventualmente approvati, andranno nella direzione di abbassare la tassazione sui liquidi, dimezzando la cifra che diventerebbe circa 2,5 euro a flacone da 10 millilitri anziché gli attuali circa 5 euro iva compresa, e di negoziare il debito delle aziende sulla tassazione pregressa.
Questo è il testo riformulato:

Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
39-bis. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
39-ter. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l’accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all’entrata in vigore della presente norma. L’accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all’85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell’esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
39-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-ter mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo deve, prevedere la concessione da parte dell’aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all’articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
39-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-ter. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quater. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
39-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e 39-quinquies.

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Inviato (modificato)

compresa ancora la chiusura dei negozi online? 
niente divisione dei liquidi senza nico/con nico? 
essenzialmente viene soltanto dimezzata la tassazione. 

se fosse così direi bha. abbastanza inutile visto che non va a toccare la vicari ma solo la sentenza.  

Modificato da Zion the parrot

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30 minuti fa, Zion the parrot ha scritto:

 abbastanza inutile visto che non va a toccare la vicari ma solo la sentenza.  

Inutile per noi vapers forse, ma probabilmente utile per chi deve pagare gli arretrati e potrà vendere a prezzi più ragionevoli. Insomma, per gli store meglio ora che prima.

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La Vicari è in maggioranza con questi tre del Pd, fanno finta di voler abrogare, ma fondamentalmente sono già d'accordo.

A Napoli si dice: "chiagnano e fottono".

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