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Emendamento Ginefra (Pd): tassa a 2 euro per 10 ml e no liquidi online


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di Stefano Caliciuri

È un emendamento inaspettato quello presentato dall’onorevole Dario Ginefra (Pd). Non era stato preannunciato e riporta parziali modifiche rispetto quello presentato dal presidente dell’intergruppo parlamentare sulla sigaretta elettronica Ignazio Abrignani.
L’ipotesi prospettata dal parlamentare di maggioranza prevede il passaggio sotto il monopolio dei liquidi con e senza nicotina con vendita in via esclusiva dalle tabaccherie. Alla lettera B9 dell’emendamento però si puntualizza che possono continuare ad esercitare “gli esercizi di vicinato ad attività prevalente” nella vendita di liquidi di ricarica con e senza nicotina e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, comprese le parti di ricambio. Si prospetta inoltre di dimezzare la tassazione attualmente in essere, portandola dunque a circa 2 euro (iva esclusa) ogni 10 millilitri, così come verrebbe dimezzata anche per le cartucce di ricarica dei riscaldatori di tabacco. Prevede inoltre il divieto di vendita online dei liquidi (con o senza nicotina) ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
questo il testo dell’emendamento Ginefra:

Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
39-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 62-quater, così come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) il comma 5-bis è interamente sostituito dal seguente: «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabilite, con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e l’approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell’adozione del decreto, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività.»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «8. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, ter, e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al medesimo comma 1-bis. Trovano altresì applicazione ai prodotti di cui al comma 1, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici delle parti di ricambio, ed al comma 1-bis le disposizioni di cui all’articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché quelle di cui all’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole «venticinque per cento».
39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l’accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all’entrata in vigore della presente norma. L’accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all’85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell’esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo deve prevedere la concessione da parte dell’aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all’articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. 11 perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
39-septies. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, articolo 21, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio delle Stato.».
39-octies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.
*10. 41. Ginefra.

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Una vera e propria pioggia di emendamenti,vogliono tutti la mazzetta da philippo 😃

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