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Emendamento Abrignani: licenza negozi e deposito fiscale web


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di Stefano Caliciuri

Ignazio Abrignani, presidente dell’intergruppo parlamentare sulla sigaretta elettronica, ha depositato un lungo emendamento al Ddl 4768 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) volto alla riforma generale del comparto fumo elettronico. L’ipotesi Abrignani non prevede la cancellazione dell’articolo 19 Quinquies (emendamento Vicari) ma la riformulazione con un testo differente e differenti modalità di prosecuzione delle attività del vaping. La filiera sarebbe sempre assoggettata al monopolio (e vi rientrerebbero anche le farmacie e le parafarmacie che vendono liquidi per ecig) ma non ci sarebbero ostacoli per le nuove aperture (o meglio, Aams non dovrebbe porre paletti all’interno del decreto da emenarsi entro il 31 marzo 2018). I negozi dovrebbero dunque dotarsi di licenza per la vendita e l’approvvigionamento di liquidi con e senza nicotina. I siti web potrebbero continuare a vendere anche i liquidi con o senza nicotina previa apertura di deposito fiscale. Le aziende in debito con lo Stato sui versamenti delle accise passate potranno ottenere “la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all’85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120“. Il decreto Aams di attuazione che dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2018.
Questo il testo completo dell’emendamento che il gruppo Ala potrebbe domani segnalare in Commisisone Bilancio della Camera.

“Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
2-bis. All’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento»;
   b) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   c) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6»;
   d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita: dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore del presente comma, nonché per le farmacie e le parafarmacie attive nella vendita dei medesimi prodotti alla stessa data, sono stabilite, con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e l’approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell’adozione del decreto agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell’attività»;
   e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

  2-ter. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».
2-quater. All’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6:
   a) Il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. È vietata la vendita distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;
   b) Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014.
   c) Il comma 12 e sostituito dal seguente:
12. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ai quali inibire l’accesso attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell’articolo 62-quater comma 1-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

  2-quinquies. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
2-sexies. Con le modalità di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l’accertamento con adesione delle imposte di consumo dovuti ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino alla data di entrata in vigore del presente comma. L’accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all’85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell’esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
2-septies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 2-quinquies mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo deve prevedere la concessione da parte dell’aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
2-octies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 2-quinquies. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 2-sexies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2-novies. Le maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi da 2-quinquies a 2-septies calcolate in 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica; di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307.

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