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Legge di stabilità, presentati emendamenti “salva sigarette elettroniche”


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di Stefano Caliciuri

Prove di larghe intese in corso. Laddove non è riuscita l’alchimia delle segreterie politiche, pare stia riuscendo la sigaretta elettronica. Dal Pd ai Civici innovatori, passando per Ala e Lega, i gruppi parlamentari della Camera sono impegnati riformulare il cosiddetto emendamento Vicari, assorbito all’articolo 19 quinquies del decreto fiscale, per salvare il mercato del vaping.
Gli emendamenti presentati in sede di quinta commissione sono tutti volti a ridisegnare quanto prospettato dall’alfaniana Vicari. Il testo che dovrebbe salvaguardare tutti gli interessi della filiera è quello che vede Alessia Rotta come prima firmataria e Sergio Boccadutri presentatore in sede di Commissione Bilancio. La riforma del settore, così come prospettato nell’ipotesi della deputata veronese, prevede l’abrogazione del nefasto articolo 19 quinquies. Stessa soluzione è stata prospettata dall’onorevole Adriana Galgano (Civici Innovatori). Alessia-rotta-300x273.jpgNel testo Rotta-Boccadutri, però, si parla anche di tassazione. Si punta alla riduzione fiscale del 25 per cento, abbassando di fatto l’imposta sul singolo flacone a circa 0,195 euro per millilitro. In sostanza, ogni flacone da 10 millilitri, con o senza nicotina, sarabbe tassato con circa 2 euro più Iva. Le aziende interessate dall’accertamento fiscale sulla tassa pregressa avrebbero inoltre l’opportunità di rinegoziare il debito spalmandolo su più anni. Per quanto riguarda l’online, potrebbe essere reintrodotto il divieto di vendita transfrontaliera, rimettendo quindi la situazione nei giusti binari e consentendo ai siti italiani di continuare ad operare nella legalità. Rimarrebbe in vigore la circolare direttoriale di Aams che prevede sanzioni e oscuramento per i siti che vendono prodotti non conformi alla Tpd o non notificati.
L’emendamento Rotta-Boccadutri, nato in seguito alla manifestazione del 29 novembre, è un segnale di distensione da parte del governo. Il maggior partito di maggioranza, intestandosi la paternità del progetto di riforma, ha di fatto smentito quanto sino ad oggi è parso appannaggio di Alternativa Popolare (sia Vicari che il ministro Lorenzin fanno parte della compagine alfaniana), ma ha anche dato un importante input politico all’Agenzia dei Monopoli.
Tra gli altri emendamenti presentati ce n’è uno che prevede di tassare la nicotina liquida con 10mila euro in fase di acquisto da parte dei produttori. Propone cioè una tassazione proporzionale al contenuto nicotinico. Probabilmente questa ipotesi avrà vita breve, soppiantata dal più realistico sconto sulla equivalenza.
Altri emendamenti propongono invece di abbassare ulteriormente lo sconto al 20 per cento per i liquidi con nicotina e al 5 per cento per quelli senza nicotina.
Potrebbe però essere il testo Rotta-Boccadutri a mettere d’accordo le istituzioni e i player della filiera: aziende, negozi fisici e online, associazioni di settore ma anche tutte le multinazionali. Imperial, Bat e Jti vedrebbero salvati i loro ultimi investimenti sugli online, Philip Morris si gioverebbe dello sconto applicabile anche al suo riscaldatore di tabacco, il Ministero delle Finanze avrebbe garanzia di incassare buona parte del pregresso e un’arma per combattere l’elusione in futuro. I negozi, inoltre, potrebbero continuare a sopravvivere e, cosa ancora più importante, non saranno impedite nuove aperture.

Questo il testo integrale dell’emendamento Rotta Boccadutri:

All’articolo 1, dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:

39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’articolo 19-quinquies è soppresso.

39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole “cinquanta per cento” ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole “venticinque per cento”.

39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l’accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all’entrata in vigore della presente norma. L’accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all’85% e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell’impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell’effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell’esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.

39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell’accordo di definizione. L’accordo deve prevedere la concessione da parte dell’aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all’art. 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L’accordo si perfeziona al pagamento dell’imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.

39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

39-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.

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