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Sigarette elettroniche, normativa attuale e possibili scenari


5 messaggi in questa discussione

di Iacopo Annese

A chiarimento dei numerosi quesiti ed incertezze che ancora circolano, di seguito un quadro sintetico dell’attuale normativa vigente nel settore del fumo elettronico e le disposizioni che sono in via di attuazione o di discussione presso l’Aula della Camera.
La sentenza della Corte Costituzionale 240/201
video-consulta-300x169.jpgIl provvedimento costituisce l’esito di una questione di legittimità postasi nell’ambito di un giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio. In estrema sintesi, la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità Costituzionale della norma (art. 62 quater comma 1-bis d.lgs. 504/95 introdotta da una disposizione del d.lgs. 188/2014) introduttiva del regime di tassazione di liquidi con e senza nicotina, e relativi provvedimenti dell’Ag. delle dogane e Monopoli che hanno determinato il valore di tale imposta in 0,37344 per millilitro. La Corte, rigettando la questione di costituzionalità, ha statuito la legittimità dell’imposizione fiscale prevista all’articolo 62 quater comma 1-bis, da intendersi quindi vigente in quella formulazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede entro il mese di marzo di ogni anno alla rideterminazione dell’imposta. In merito a quanto sopra, è opportuno soffermarsi sulle due principali componenti delle cosiddette “basi neutre”. Il glicole propilenico o propandiolo (PG) è un principio attivo incluso nella lista dell’Agenzia italiana del farmaco, pertanto da ritenersi sottratto all’applicazione dell’imposta per espressa previsione della norma sottoposta al recente vaglio di Costituzionalità (“i prodotti (…) esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali…”). La glicerina vegetale (VG) o glicerolo, poi, è un componente che si trova comunemente in commercio ed ha applicazione in svariati settori come quello medico/sanitario, cosmetico, o alimentare, per cui è altrettanto impensabile l’applicazione dell’imposta a tale componente, a meno di non voler sottoporre a tassazione speciale anche creme per il viso o sciroppi. Fermo quanto sopra. per l’insieme di tali ragioni e stante l’evidente paradosso (basi VG/PG soggette ad imposta con contestuale possibilità di acquistare le singole componenti de-tax) si auspica da più parti un provvedimento espresso che sottragga almeno le cosiddette “basi neutre” ad imposta di consumo.
L’emendamento “Vicari”
vicari-isolata-300x202.jpgIn primo luogo occorre chiarire che si tratta di un emendamento approvato da Senato e Camera e contenuto nella Legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla finanziaria, e che sarà quindi oggetto di pubblicazione a breve in Gazzetta Ufficiale. L’emendamento ha inteso modificare l’articolo 62 quater del Testo Unico sulle Accise, prevedendo in estrema sintesi:
– di sottoporre immediatamente (e quindi dall’entrata in vigore della norma) ad autorizzazione la commercializzazione di prodotti con nicotina;
– un regime di adeguamento per consentire la prosecuzione nella vendita di tali prodotti agli esercizi già esistenti, demandandone la determinazione di modalità e requisiti all’Agenzia delle dogane e monopoli con separato provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo 2018;
– il divieto non solo transfrontaliero ma assoluto per la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica. L’ambito di applicazione è riservato dalla stessa norma ai “prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1 bis”, pertanto se è vero che il comma 1 parla anche di “dispositivi meccanici ed elettronici” e “parti di ricambio”, è altrettanto vero che tali dispositivi e parti di ricambio non contengono nicotina, e quindi a stretto rigore dovrebbero ritenersi esclusi dall’applicazione dell’esclusiva e/o conseguente regime di autorizzazione. Se così fosse, la limitazione per shop fisici riguarderebbe “solo” la vendita di prodotti con nicotina, mentre tutti gli altri prodotti resterebbero a libero mercato, ivi comprese basi neutre e liquidi senza nicotina (eventualmente sottoposti all’imposta di consumo se esistente e dovuta). Seguendo una intepretazione (forzatamente) più estensiva e non auspicabile, l’emendamento intenderebbe sottoporre ad esclusiva tutti i prodotti della filiera, ivi compresi dispositivi e parti dei ricambio.
Per quanto riguarda gli shop virtuali dall’esame del testo di legge (D.Lgs. 6/2016 come modificato dell’emendamento) emergono alcune perplessità:
– si parla di sigarette elettroniche e liquidi quasi dando per scontato che si tratti di prodotti esclusivamente destinati al consumo di nicotina, mentre sappiamo bene che così non è;
– risulta del tutto vaga (e quindi di fatto indeterminabile) la definizione di “sigaretta elettronica”, laddove non è per nulla chiaro se la stessa debba comprendere “atomizzatori” e/o batterie e circuiti.
Possibili scenari modificativi nell’immediato
gente.jpgLo scorso 30 novembre è stata approvata la Legge di Conversione del Decreto Fiscale contenente l’emendamento Vicari, il quale – lo ricordiamo – prevede che fino  al Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottarsi entro il 31 marzo 2018, gli esercizi esistenti possano proseguire la loro attività. Nei giorni scorsi alcuni parlamentari (tra cui l’onorevole Sebastiano Barbanti le cui anticipazioni sono già state riportate in un recente articolo di questa rivista) hanno posto all’attenzione del Governo alcune proposte, sinteticamente orientate a richiedere:
una rivalutazione del divieto generalizzato di vendita on-line, in particolare dei dispositivi;
maggior salvaguardia per gli esercizi esistenti;
la definizione in adesione dell’accertamento delle imposte di consumo dovute nel periodo decorrente dal d.lgs. 188/2014 alla sentenza ultima della Consulta;
una “equa” tassazione sui prodotti con e senza nicotina;
in generale, l’adozione di ogni misura idonea a scongiurare effetti concorrenziali distorsivi nel mercato di riferimento.
Queste (o altre) modifiche potranno eventualmente essere introdotte in sede di approvazione della legge di bilancio 2018 – la cui votazione finale è calendarizzata per il prossimo 19 dicembre – dove si potrà anche optare per una proroga dell’efficacia delle suddette disposizioni, in attesa di un successivo provvedimento normativo che modifichi ad hoc l’attuale quadro contenuto nel decreto fiscale.
(fotografia home page Daniele Di Egidio)

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Articolo molto esaustivo che dà una panoramica completa degli avvenimenti.

Unico appunto, ma perchè si ostinano a chiedere:

18 ore fa, Svapo ha scritto:

una “equa” tassazione sui prodotti con e senza nicotina

Tralasciando il fatto che mettere sullo stesso piano prodotti con e senza nicotina penso sia totalmente sbagliato.

Tralasciando il fatto che dovrebbero incentivare l'uso di dispositivi con e senza nicotina come cura al tabagismo.

Ma io mi chiedo: i produttori, i commercianti, gli utenti finali, le tasse non le hanno pagate sino ad ora?

Forse dovrebbero richiedere un "equo" controllo della guardia di finanza!!!

Io ho speso migliaia di euro in liquidi ed hardware ed ho tutti gli scontrini fiscali e le ricevute.

Ma chi è che non ha pagato le già esose tasse al nostro "amato stato"?

Io veramente non capisco...

 

Per il resto grazie per aver riportato questo articolo.

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@Lioncorno gli evasori sono quelli che a fronte della vendita di boccette nicotinizzate pagavano una tassa non richiesta di 1 centesimo * 1mg * 1ml. e riguarda solo una parte di chi aveva il deposito fiscale, caso poi ha voluto che l'unica denuncia è arrivata sull'unico produttore/deposito fiscale che vendeva boccette nicotinizzate che, non essendo liquido di ricarica, non era soggetto a tassazione. a quel punto la guardia di finanza è rimasta con le mani legate non potendo perseguire regolarmente chiunque solo perchè qualcuno si alza la mattina e fa una denuncia.

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Inviato (modificato)

1 ora fa, paperboy ha scritto:

@Lioncorno gli evasori sono quelli che a fronte della vendita di boccette nicotinizzate pagavano una tassa non richiesta di 1 centesimo * 1mg * 1ml. e riguarda solo una parte di chi aveva il deposito fiscale, caso poi ha voluto che l'unica denuncia è arrivata sull'unico produttore/deposito fiscale che vendeva boccette nicotinizzate che, non essendo liquido di ricarica, non era soggetto a tassazione. a quel punto la guardia di finanza è rimasta con le mani legate non potendo perseguire regolarmente chiunque solo perchè qualcuno si alza la mattina e fa una denuncia.

A parte che non ho capito bene ciò che dici.

Io intendevo, ma perchè bisogna pagare tasse ulteriori su un prodotto che in altri stati sta diventando un presidio medico. Io l'iva su questi prodotti la pago. Dovremmo inoltre pagare delle accise in luogo di una spesa pubblica per la sanità sicuramente in calo grazie alla diffusione di questo succedaneo del tabacco?

Che richiesta è "una equa" tassazione?... Tutto qua.

Modificato da Lioncorno

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1 minuto fa, Lioncorno ha scritto:

A parte che non ho capito bene ciò che dici.

Io intendevo, ma perchè bisogna pagare tasse ulteriori su un prodotto che in altri stati sta diventando un presidio medico. Io l'iva su questi prodotti la pago. Dovremmo inoltre pagare delle accise in luogo di una spesa pubblica per la sanità sicuramente in calo grazie alla diffusione di questo succedaneo del tabacco?

Che richiesta è "una equa" tassazione... Tutto qua.

non è richiesta nessuna accisa, semmai c'è un imposta di consumo, va da se però che lo stato non può permettere a un negoziante di fare il medico. indi per cui un liquido per sigaretta elettronica non può essere considerato una terapia per il tabagismo. se poi te li fai da soli (e tutti gli strumenti per farlo non sono tassati) avrai anche un discreto risparmio, ma un liquido pronto non DEVE passare come cura per il tabagismo, perchè non è un medico che lo prescrive ma un negoziante che lo vende e ha SOLO l'interesse  di venderlo. da qui la tassa di consumo che diventa leggittima.

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