Svapo

Vicari ha vinto, adesso è a rischio l’intero settore


1.063 messaggi in questa discussione

17 minuti fa, delrin ha scritto:

però gli unici ad avere il monopolio sulle sigarette siamo noi

E chissenefrega. Se il giornalista Stefano Caliciuri non ha preso un abbaglio, compreremo altrove. :)

22 minuti fa, dodi75 ha scritto:

Vi ricordo che l'Italia è membro fondatore dell'UE, conseguentemente le leggi Italiane devo essere in accordo con i Regolamenti UE, che legislativamente parlando sono un gradino sopra.

Questo fa si che nel libero mercato comunitario rimane sempre la possibilità di acquistare dai paesi membri della UE.

In ambito comunitario siamo in esenzione dogana grazie al trattato di Schengen, e per i privati esiste una franchigia importante per quei beni che sono "monopoli di stato".

E fu così che lo Stato italiano perse ulteriori gettiti alle proprie casse.

Straquoto.

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1 minuto fa, eclex ha scritto:

E chissenefrega. ... compreremo altrove. :)

Concordo.

2 minuti fa, eclex ha scritto:

Se il giornalista Stefano Caliciuri non ha preso un abbaglio ...

Abbaglio non credo, ma che prediliga notizie, titoli e contenuti sensazionalistici e scandalistici ormai è più che palese. 

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1 minuto fa, Il Faro ha scritto:

Concordo.

Abbaglio non credo, ma che prediliga notizie, titoli e contenuti sensazionalistici e scandalistici ormai è più che palese. 

Io nel post sopra credo di aver riscontrato una palese contraddizione in quello che riporta.

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6 minuti fa, eclex ha scritto:

E chissenefrega. Se il giornalista Stefano Caliciuri non ha preso un abbaglio, compreremo altrove. :)

in regime di monopolio non compri proprio da nessuna parte. Prova a comprare tabacco da un sito tedesco e vediamo. Se questo sarà solo il primo passo per monopolizzare il settore, così come già avviene per i tabacchi, tu potrai comprare solo quello che ti passa il convento (tabaccai)

Modificato da delrin
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16 minuti fa, delrin ha scritto:

Problemi di nicotina? Non più con...

https://www.nicotineuk.co.uk/

A me sto giornalista mi sa di gombloddista di quelli forti, comunque sto sito uno nel si e nel no se lo salva...

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E' arrivato anche il momento di smettere di svapare 😜

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6 minuti fa, delrin ha scritto:

in regime di monopolio non compri proprio da nessuna parte. Prova a comprare tabacco da un sito tedesco e vediamo. Se questo sarà solo il primo passo per monopolizzare il settore, così come già avviene per i tabacchi, tu potrai comprare solo quello che ti passa il convento (tabaccai)

L'articolo di Caliciuri e' contraddittorio. Se hai la pazienza di leggere il mio post sopra, credo di averla evidenziata.

39 minuti fa, Tep ha scritto:

Prima di farvi prendere dal panico vorrei evidenziare che, come al solito, i titoli sensazionalistici non corrispondono al corpo dell'articolo. Questo obbrobrio di emendamento è stato, per il momento, approvato SOLO in commissione e prima di diventar legge deve passare al vaglio di Camera e Senato quindi hai voglia ad acqua sotto i ponti.

E poi, tanto per rimarcare l'alta professionalità del giornalista in questione, ma pensate veramente che se anche la nicotina fosse assoggettata dai monopoli tutti gli shop chiuderebbero?!?! 

Se io ho un negozio di pantaloni ed una determinata marca mi viene detto che non posso più venderla secondo Caliciuri cosa succede? Chiudo il negozio e mi butto da un ponte o, SEMPLICEMENTE, smetto di vendere quei pantaloni e continuo a vendere tutto il resto?!?!

Logico.

34 minuti fa, eclex ha scritto:

Momento. Premetto che il testo originale non l'ho letto, ma mi sembra di cogliere una contraddizione: i negozianti attualmente operanti possono continuare a vendere e in seguito possono essere rilasciate licenze per nuovi negozi. Tralasciando gli  ordini telefonici che gia' ora sono possibili presso alcuni negozianti che vendono anche on line non capisco perché tutta la vendita dovrebbe essere appannaggio delle tabaccherie. Nessuno impedisce ad un negozio di scarpe di venderle on line.Perche' per lo svapo dovrebbe (dovra') essere diverso? Svapobar, Svapostore etc... hanno negozi fisici e vendono anche on line. Per quale ragione non potrebbero (potranno) piu' farlo?

mi autocito, anche se non e' elegante.

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Non so quale sarà lo scenario, non ho letto l'emendamento e non so se sarà approvato. So solo che in regime di Monopolio tu devi acquistare solo da chi è autorizzato dallo stato a farlo e solo certi prodotti selezionati alla fonte, lo dice la parola stessa Monopolio. Se saranno solo le basette con la nicotina sarà uno sbattimento assurdo e non sappiamo a che prezzi le venderanno. Se saranno liquidi e aromi in generale saranno dolori, ma ripeto non lo so.

Ma neanche dico "ecchissenefrega"

Modificato da delrin

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37 minuti fa, Il_Puma ha scritto:

E' arrivato anche il momento di smettere di svapare 😜

:musc:musc

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Inviato (modificato)

Temo che l'emendamento approvato sul DDL in argomento e oggetto dell'articolo di Sigmagazine, se in futuro diventerà legge, comporterà il monopolio non solo per le basette ma, anche, per i tabacchi organici che la nicotina la contengono senza aggiunte e, ancora, per i dispositivi meccanici ed elettronici (compresi ricambi) che ne consentono l'uso (ma qui potrei sbagliarmi perché per essere certi bisognerebbe leggere l'intera normativa).

Ad ogni modo, estraggo e cito qui i commi 1 e 1-bis, nonché il comma 5 dell'art 62-quater del D.L. 26/10/1995 n. 504 ai quali l'emendamento vuole apportare le modifiche, così potete tutti rendervi conto direttamente cosa si vorrebbe sostituire, e dove esattamente, perché l'articolo su Sigmagazine non lo specifica.

 

D.L. 26 ottobre 1995, n. 504 (Estratto)

Articolo 62 quater

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2014 n. 188 Articolo 1

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (1).

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

....

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

Qui, invece, per chi fosse interessato, il link dei lavori della V Commissione.

Modificato da Il Faro
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1 ora fa, redsvaper ha scritto:

sarà la volta buona che mi decido ad eliminare completamente la nicotina. il problema sono i i litri di scorta che ho nel freezer. che faccio, li spaccio di contrabbando??:mist

Ma dove compri la nicotina ? Vorrei farmi una scorta di Pg e Vg ... ma nicotina vedo che la vendono solo a 10ml all’anno volta 

 

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1 minuto fa, ELFO ha scritto:

Io butto via tutto ... E torno a fumare .... I cannoni. 😈

:D E' un'idea.

Io in giardino ho alcuni individui di Palma nana (Chamaerops humilis) oltre a un Pino domestico (Pinus pinea) ...  credo che per uso personale le Dogane non possano far problemi. :D

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Se lo stanno facendo per le lobbies non abbiamo scampo. Mi toccherà svapare con una ego aio etichettata monopolio di stato e i liquidi dea che venderanno al tabacchino. Poi verremo qui a discutere come si regolano le lucette della AIO

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3 minuti fa, delrin ha scritto:

Se lo stanno facendo per le lobbies non abbiamo scampo. Mi toccherà svapare con una ego aio etichettata monopolio di stato e i liquidi dea che venderanno al tabacchino. Poi verremo qui a discutere come si regolano le lucette della AIO

non vorrei essere negativo ,ma se chi vende online avrà difficoltà nel farlo ,a quel punto non avrà più nemmeno bisogno di farsi pubblicità online e quindi ..........quando io dissi mesi fà che in italia cera bisogno ehhhh mi siete saltati tutti in testa ricordate :devil

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21 minuti fa, ELFO ha scritto:

Io butto via tutto ... E torno a fumare .... I cannoni. 1f608.png

Magari possiamo fare anche un pò di coltivazione :ghgh: 

Modificato da Il_Puma

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ma non era vietato parlare di politica da regolamento sul forum ? e poi lo fa un'ammistratore,

gli abbiamo già augurato i peggiori mali a questa gentaglia

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in più aggiungo non è che i siti online che ogni week end ci stanno proponendo sconti che di solito non li avevo mai visti ,hanno già fiutato che  se non fanno fuori il tutto poi se la grattano .

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1 ora fa, redsvaper ha scritto:

sarà la volta buona che mi decido ad eliminare completamente la nicotina. il problema sono i i litri di scorta che ho nel freezer. che faccio, li spaccio di contrabbando??:mist

ma n'do sta il problema? compreremo a zero e la nico la mettemo noi ...

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il problema principale è che sia nella tpd , sia in questo emendamento si mettono sullo stesso piano liquidi contenenti nicotina, contenitori utilizzabili per il contenimento di nicotina e harware utilizzabile per l'assunzione di nicotina.

di seguito vi riepilogo  l'emendamento proposto e gli estratti delle normative di riferimento con ben evidenziate le cancellazioni e gli inserimenti che le modificano sostanzialmente.

si capisce bene che colpisce tutto il settore :

liquidi con nicotina + hardware + ricambi + contenitori di liquido che siano utilizzabili per l'assunzione di nicotina o qualsivoglia succedaneo del tabacco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emendamento accorpato oggi alla legge di bilancio 2018  :

19.0.62 VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)

        1. All'articolo 62-quater nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";

        b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente -è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma.".

        2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

        b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 62 quater - Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Testo unico del 26 ottobre 1995 n. 504 -

Pagina 55

In vigore dal 23 agosto 2013

 

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

 

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

 

3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

 

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

 

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva" La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

 

5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente -è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma.

 

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

 

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6:

Recepimento della direttiva 2014/40/UE ( LEGGE TPD ndr )  sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009) (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016)

11. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.

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Modificato da O_Lione
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E se uno si fa una box homemade? 

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1 minuto fa, Stuka ha scritto:

E se uno si fa una box homemade? 

diventerà come stamparsi le banconote in casa !?!?!?!?

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2 ore fa, eclex ha scritto:

Perche' per lo svapo dovrebbe (dovra') essere diverso? Svapobar, Svapostore etc... hanno negozi fisici e vendono anche on line. Per quale ragione non potrebbero (potranno) piu' farlo?

per i beni sottoposti a monopolio non può esistere la vendita online, come ad esempio il tabacco... ecco perché... se da un lato ci sta che la nicotina passi sotto il monopoli, follia sarebbe che ci passi anche tutto il resto (aromi, pg/vg, hardware, etc.) 

come dicono @Tep e @LCAndrea83 al momento non c'è nulla di definitivo, ma il problema è che se è stato approvato per essere incluso nella finanziaria, ho l'atroce sospetto che nel momento dell'approvazione della stessa nessuno andrà a questionare su questo aspetto, essendoci in ballo altri mille mila interessi su cui questionare in quel momento... ho forti dubbi che qualcuno lotterà per stralciare quell'emendamento :( 

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2 minuti fa, marcogg ha scritto:

per i beni sottoposti a monopolio non può esistere la vendita online, come ad esempio il tabacco... ecco perché... se da un lato ci sta che la nicotina passi sotto il monopoli, follia sarebbe che ci passi anche tutto il resto (aromi, pg/vg, hardware, etc.) 

come dicono @Tep e @LCAndrea83 al momento non c'è nulla di definitivo, ma il problema è che se è stato approvato per essere incluso nella finanziaria, ho l'atroce sospetto che nel momento dell'approvazione della stessa nessuno andrà a questionare su questo aspetto, essendoci in ballo altri mille mila interessi su cui questionare in quel momento... ho forti dubbi che qualcuno lotterà per stralciare quell'emendamento :( 

del resto oggi se voi volete comprare delle sigarette normali online le trovate ,no ,ecco succederà uguale ,logico spero di no ma conoscendo il nostro bel paese ,cmq a mio parere non fasciamoci la testa prima del tempo anche perchè il problema sarà nostro solo in parte e sarà solo legato a costi diversi da oggi ,il problema è per chi ha un negozio fisico ,online e per gli introiti derivanti dalla pubblicità degli stessi sui siti tipo questo .

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2 minuti fa, marcogg ha scritto:

se da un lato ci sta che la nicotina passi sotto il monopoli, follia sarebbe che ci passi anche tutto il resto (aromi, pg/vg, hardware, etc.)

mi cito e mi correggo... in teoria potrebbero passare sotto il monopolio anche tutti gli aromi/e-liquid organici estratti dal tabacco, essendo prodotti derivati dal tabacco e quindi sotto TPD... che triste cosa...

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