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Sicurezza in negozio e azienda: cosa dice la legge?


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(tratto da Sigmagazine bimestrale numero 2 maggio-giugno 2017)

di Enrico Maggiora

Enrico-Maggiora.jpgRiprendiamo il nostro percorso attraverso il quale provare a chiarire i molti aspetti che circondano la realtà ecig. Un tema non rinunciabile, che sempre più coinvolge le nostre aziende, è costituito dalla corretta applicazione dei principi volti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei locali di vendita. Proviamo a dare qualche suggerimento ricordando i dati normativi che caratterizzano l’intera materia.
Per prima cosa dobbiamo esaminare gli obblighi riferiti ai punti vendita delle ecig e dei relativi liquidi. I punti vendita sono classificati a tutti gli effetti come luoghi di lavoro in relazione ai quali trova applicazione la normativa per la tutela della salute e della sicurezza prevista dal DL.vo 81/2008. Il decreto (art. 2) definisce il lavoratore colui che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. La presenza dei lavoratori impone al datore di lavoro di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 17 e cioè predisporre la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all’art. 28. Laddove la vendita si limiti a commercializzare miscele preformulate, il datore di lavoro si sovrappone a quello di rivenditore al dettaglio ai fini dei Regolamenti (CE) 1272/2008 e (CE) 1907/2006.
È importante ricordare che il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione dei rischi, deve tener conto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, ed è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed, eventualmente, gli effetti derivanti dalla loro combinazione.
Un altro importante profilo è legato alle caratteristiche che devono possedere i locali di lavoro. È utile ricordare brevemente che i locali adibiti alla vendita al pubblico devono rispondere a quanto previsto dall’art. 62 del DL.vo 81/2008 e quindi rispettare i requisiti in tema di: stabilità e solidità, altezza cubatura e superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, microclima, illuminazione naturale e artificiale, scale, servizi igienico assistenziali.
Vi sono poi degli obblighi specifici che toccano coloro i quali fabbricano le miscele. Infatti, per la preparazione delle miscele si devono applicare i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano o possono derivare dagli effetti degli agenti chimici presenti sui luoghi di lavoro. Bisogna pertanto predisporre la valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure e dei principi generali per la prevenzione dei rischi. In altre parole, l’attività lavorativa può avere inizio solo dopo che si sia effettuata la valutazione dei rischi e l’attuazione delle conseguenti misure di prevenzione. Le prescrizioni tengono conto delle condizioni espositive e impongono i requisiti minimi di valutazione che dovranno considerare: caratteristiche di pericolosità per salute e sicurezza; quantità in uso strettamente legate alla lavorazione, normalmente di uso giornaliero; proprietà chimico-fisiche; le modalità di impiego, ad esempio uso in sistema chiuso, uso in inclusione in matrice, uso controllato e non dispersivo, uso con dispersione significativa; livello, modo e durata dell’esposizione inalatoria e cutanea; misure generali di prevenzione; effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.
Il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio effettuata per ogni singolo lavoratore, quando individua un “rischio superiore all’irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza”, provvede affinché siano adottate misure specifiche di prevenzione e protezione, misure in caso di incidenti o di emergenza, sorveglianza sanitaria cartelle sanitarie e di rischio e, quando sussista l’obbligo delle misurazioni dell’esposizione inalatoria e dei rapporti di prova, copia del relativo resoconto. La valutazione dovrà essere aggiornata periodicamente.
Infine, l’attività di miscelazione impone che il datore di lavoro individui una zona delimitata e finalizzata a tale scopo, adeguatamente segnalata, munita di dispositivo di aspirazione localizzata, soggetta a manutenzione periodica e documentata; dovrà fornire ai lavoratori adeguata formazione all’uso di sostanze e fornire loro adeguati dispositivi di protezione individuale, valutando il rischio chimico e sottoponendo, se del caso il lavoratore, a sorveglianza sanitaria.

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