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Tobacco products directive (2014/40/eu) - tpd


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Tobacco Products Directive (2014/40/EU) - TPD

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=IT

Direttiva sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Art. 2 n. 16 - definizione di “sigaretta elettronica”

Art. 2 n. 17 - definizione di “contenitore di liquido di ricarica”

Art. 20 – prevede tutta una serie di prescrizioni puntuali e stringenti per produttori ed importatori (ad esempio obbligo di notifica alle autorità competenti dei nuovi prodotti da immettere sul mercato corredata da una lunghissima serie di informazioni, presentazione di relazioni annuali sui volumi e sulle modalità delle vendite nonché sulle preferenze dei consumatori, ecc.)  e per gli Stati membri affinché assicurino precisi e determinati standard per liquidi, contenitori di liquido di ricarica, loro confezioni e relative avvertenze, nonché il divieto di comunicazioni commerciali e di ogni forma di contributo pubblico e privato avente lo scopo di promuovere le sigarette elettroniche, il divieto delle vendita a distanza transfrontaliere. Viene inoltre prevista la possibilità di applicazione di adeguate misure provvisorie in caso che un’autorità competente constati o abbia ragionevoli motivi per credere che liquidi o altri componenti possano presentare gravi rischi per la salute umana. Qualora un prodotto, a seguito dell’applicazione delle dette misure provvisorie venga vietato, per giustificati motivi, in almeno tre Stati membri la Commissione avrà il potere di estendere il divieto stesso a tutti gli Stati.

Art. 29 – termine ultimo per l’entrata in vigore delle disposizioni legislative di recepimento della direttiva europea da parte dei singoli Stati membri : 20 maggio 2016

Art. 30 – termine entro il quale i singoli Stati membri possono autorizzare l’immissione nel mercato di prodotti non conformi alla Direttiva (se fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016):   20 maggio 2017

Per chiarezza va precisato che:

a) i liquidi considerati dalla direttiva sono esclusivamente quelli contenenti nicotina

b) la direttiva non contiene prescrizioni di tipo fiscale.


 

Decreto Legislativo 12 gennaio 2016

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sg

Provvedimento legislativo con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva di cui sopra.

La disciplina dettata per le sigarette elettroniche è contenuta nell’art. 21 che riproduce in buona sostanza quanto già indicato nella Direttiva, apparentemente senza aggiungere restrizioni ulteriori.

Caratteristiche dei liquidi e dei contenitori di ricarica, specificati al comma 6, sono quelli previsti nella Direttiva, ovvero:

“Il  liquido  contenente  nicotina  contenuto  nelle   sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i seguenti requisiti:

    a) è immesso sul mercato solo:

  1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;

  2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;

  3) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;

  b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;

  c) non deve contenere gli additivi elencati all'articolo  8,  comma3;

  d) deve essere prodotto utilizzando  solo  ingredienti  di  elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di  cui  al  comma  3,lettera b), possono essere presenti nel liquido  contenente  nicotina solo  a  livello  di  tracce,  se  tali  tracce   sono   tecnicamente inevitabili durante la produzione;

  e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana”.
 

Divieto di vendita a distanza transfrontaliera a consumatori che acquistano nel territorio dello Stato (comma 11)

Segnalazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fornitori di connettività internet  circa i siti web ai quali inibire l’accesso (comma 12).

Disposizioni sanzionatorie a carico di fabbricanti ed importatori nei casi contemplati nel decreto (art. 25, comma 4).

Nelle disposizioni transitorie e finali (art. 30, comma 1, 2 lett. b) le date di entrata  in vigore delle disposizioni del decreto (20 maggio 2016) e quella entro le quali è consentita la commercializzazione di prodotti non conformi, ovvero  20 maggio 2017 per i prodotti o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016.

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È cambiato qualcosa ? Cosa ci si deve aspettare?

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No, non è cambiato nulla.

Il 20 maggio scorso è entrata in vigore quella parte della normativa che prevede il divieto di pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquidi di ricarica, il divieto di vendita a distanza transfrontaliera a consumatori che acquistano nel territorio della stato italiano, nonché una serie di prescrizioni e incombenze per produttori ed importatori.

Sigarette elettroniche e contenitori di liquidi (contenenti nicotina) non conformi alla normativa, ma fabbricati o immessi in libera pratica entro il 20 novembre 2016, potranno essere immessi sul mercato  sino al 20 maggio 2017.

Dopo tale data la normativa sarà pienamente a regime con tutti i vincoli e le restrizioni che sappiamo

Cosa ci dobbiamo aspettare?

Il decreto in questione non sembra scritto in modo molto limpido, vedremo AAMS come interpreterà di volta in volta la normativa, quali questioni verranno sollevate, quanti altri ricorsi al TAR verranno proposti, ad oggi è presto per fare previsioni.

Questo per quanto riguarda la situazione italiana.

Nel resto dell’Europa gli altri Stati hanno recepito (o stanno per farlo) la Direttiva, ciascuno con proprie modalità più o meno stringenti. Sarà interessante vedere nei prossimi mesi quale sarà il quadro complessivo.

Discorso a parte invece è quello sulla tassazione dei liquidi di ricarica che, è bene precisarlo, non c’entra nulla con la direttiva europea; è una normativa solo italiana le cui alterne vicende anche giudiziarie vanno avanti da circa tre anni e la loro conclusione è ancora lontana.

Da segnalare invece che in sede europea si sta discutendo di un sistema di inquadramento fiscale delle sigarette elettroniche coerente tra tutti gli Stati (il cui regolamento dovrebbe essere adottato entro il 2017) ed alcuni Stati avrebbero già chiesto che tale tassazione unificata sia “allineata al rialzo”…..

fonte:

http://www.sigmagazine.it/2016/03/ecofin/

Effettivamente non c'è molto da stare allegri...😞

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In praticano tassato i liquidi, ci vietano di prenderli sul web e soprattutto da oltre le Alpi?

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